Rescissione ed usura del contratto
La fattispecie del contratto rescindibile per lesione può integrare gli estremi del reato di usura.
Vi è reato di usura quando il soggetto si fa dare o promettere per se o per altri interessi o altri vantaggi usurari il corrispettivo di una prestazione di denaro o di un’altra utilità.
La fattispecie dell’usura, come è attualmente prevista, si distingue rispetto a quella della lesione poiché non richiede il requisito dell’accreditamento dello stato di bisogno. Nella pratica tuttavia i casi di usura e lesione tendono a coincidere. Questa coincidenza pone pertanto il problema dell’incidenza del reato sulla validità del contratto.
Secondo la tesi prevalente, la ricorrenza del reato non oserebbe la disciplina privatistica; pertanto sul piano civilistico la vittima avrebbe diritto solo al rimedio della rescissione, con l’unica variante del termine di prescrizione in concomitanza con il termine di prescrizione del reato.
Rescissione e contratti aleatori
Il rimedio della rescissione non è applicabile nei contratti aleatori. Ricordiamo che il contratto aleatorio si ha quando l’esistenza o l’entità della prestazione o controprestazione dipende da un evento causale che può volgere il vantaggio del contratto verso una parte o piuttosto verso l’altro (es. il contratto di assicurazione).
Di conseguenza non è ammessa la rescissione nei contratti aleatori essendo a tali contratti connaturata la possibilità, legata alla sorte, che nasca un vantaggio sproporzionato a favore di una parte.
Tuttavia occorre registrare che il rimedio della rescissione può trovare applicazione quando la proporzione non è il risultato dell’alea ma è già presente al momento della conclusione del contratto. L’alea non toglie, infatti, che la prestazione abbia pur sempre un suo valore di mercato in quanto si tratti di un’alea preventivamente determinabile secondo calcoli di probabilità ovvero quando si tratti di un’alea ridotta che importa solo una limitata riduzione del prezzo.
L’azione di rescissione
La rescissione del contratto è un rimedio riservato all’iniziativa di parte.
Legittimato attivo all’azione di rescissione è il contraente che ha stipulato in stato di bisogno o in stato di pericolo. Nell’ipotesi di contratto plurilaterale ciascun contraente può proporre separatamente la domanda per la parte che lo riguarda.
Come nel caso dell’annullamento, è onere della parte legittimata chiedere giudizialmente che il contratto venga rescisso. In mancanza dell’iniziativa di parte la rescindibilità del contratto non può essere rilevata d’ufficio. La sentenza che accoglie la domanda di rescissione ha natura costitutiva in quanto priva il contratto della sua originaria efficacia.
La prescrizione dell’azione
L’ azione di rescissione si prescrive in un anno dalla data di conclusione del contratto, per cui decorso tale termine il contratto rimarrà valido. Tuttavia, se il fatto allegato a fondamento della domanda di rescissione è un reato (come nel caso dell’usura), si applica il termine di prescrizione del reato previsto dal codice penale. Tuttavia quando si verifica il passaggi in giudicato della sentenza penale o l’estinzione del reato (per causa diversa dalla prescrizione) torna ad applicarsi il termine annuale di prescrizione a far data dal verificarsi di tanti fatti.
Oltre che per la brevità del termine di prescrizione, il rimedio della rescissione si distingue rispetto a quello dell’annullamento per il fatto che, una volta prescritta l’azione di rescissione, la rescindibilità non può essere fatta valere in via di eccezione, dalla parte danneggiata chiamata in giudizio dalla controparte, che invoca l’esecuzione del contratto.
Come dell’annullamento anche la prescrizione dell’azione di rescissione può essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale (e non anche dalla richiesta fatta alla controparte). In tal senso si trae argomento da rilievo che la rescissione è un rimedio esclusivamente giudiziale, in quanto solo il giudice può realizzare risultato voluto (ossia la rescissione del contratto).
Effetti della rescissione rispetto alle parti e rispetto ai terzi
Dal momento che la rescissione priva di efficacia il contratto, essa comporta comporta come conseguenza la liberazione dell’obbligo di adempiere alle prestazioni dedotte e la restituzione delle prestazioni eseguite. Come per l’annullamento del contratto al riguardo trovano applicazione le regole dell’indebito oggettivo.
Anche l’azione di rescissione può accompagnarsi alla pretesa di risarcimento del danno nella misura dell’interesse negativo secondo il principio della responsabilità precontrattuale.
Tale azione produce effetti retroattivi tra le parti.
A differenza dell’annullamento la rescissione del contratto non pregiudica in generale i diritti dei terzi. Pertanto, chi acquista dalla controparte può sempre opporre il suo acquisto anche se l’acquirente e la conoscenza della rescindibiltà del titolo dal suo dante causa (quindi non è richiesta la buona fede). Quando la domanda di rescissione è soggetta a trascrizione, l’acquisto dei terzi è salvo, purchè esso sia trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale diretta a far valere la rescissione. Nel caso contrario, la sentenza di rescissione sarà stato pure nei confronti dei terzi che perderanno il diritto acquisito.
Non convalidabilità del contratto rescindibile
Il contratto rescindibile non può essere convalidato. Di conseguenza la parte danneggiata, anche se dichiara espressamente di rinunciare all’azione di rescissione ovvero esegue spontaneamente la prestazione, avrà pur sempre la possibilità di agire in giudizio ed ottenere la restituzione della prestazione eseguita.
La legge non ammette la convalida del contratto rescindibile, perché si vuole evitare che la parte danneggiata, trovandosi in una posizione di inferiorità (stato di pericolo o di bisogno), che riduce la sua libertà contrattuale, possa confermare il contratto precludendosi in tal modo la possibilità di liberarsi, mediante l’azione di rescissione, dall’impegno contrattuale ingiustamente gravoso.