La rescindibilità è una forma di invalidità del contratto possa principalmente a tutela di chi contrarre a condizioni inique a causa del suo stato di bisogno o di pericolo.

La rescissione è una sanzione che l’ordinamento applica ai contratti a prestazioni corrispettive che presentano una anomalia all’atto della loro formazione. Tale anomalia consiste in uno squilibrio tra i valori delle prestazioni contrattuali, che si verifica quando una parte contraente approfitta dell’alterazione della libertà contrattuale della controparte che si trova in uno stato di bisogno o di pericolo.

Come il contratto annullabile, il contratto rescindibile è provvisoriamente efficace sino quando non interviene la pronuncia di rescissione del contratto, che elimina gli effetti giuridici prodotti con efficacia retroattiva ex tunc.

L’inquadramento della rescindibilità tra le forme di invalidità del contratto non è pacifico in dottrina.

La tesi contraria argomenta principalmente dalla diversa esigenza che sta a fondamento dell’istituto, che non sarebbe diretto a tutelare la volontà del soggetto ma ad accordargli un rimedio contro l’iniquità delle condizioni accettate è stato di pericolo o di bisogno. Tuttavia, al riguardo si può obiettare che la legge da rilevanza alla manifesta iniquità del contratto che deriva da particolari, determinate cause di turbamento della normale libertà contrattuale del soggetto.

Tenendo conto dell’incidenza che tali cause determinano sul consenso può dirsi che l’istituto della rescissione sanziona il comportamento scorretto della parte contrattuale che approfitta dell’alterazione della libertà contrattuale della controparte.

Il codice a disciplinato due figure di rescissione:

– la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo

– la recessione per lezione.

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