Si è detto che non ogni errore e rilevante per il diritto infatti, è causa di annullamento del contratto solo l’errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
L’errore è essenziale quando senza di esso la parte non avrebbe concluso il contratto.
L’errore può dissi essenziale quello che è ricade sulla natura e sull’oggetto del contratto, sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che secondo il comune apprezzamento deve ritenersi determinante del consenso, sull’identità o sulle qualità dell’altro contraente sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso.
Essenziale è anche l’errore di diritto quando abbia costituito la ragione unica o principale del contratto.
Anche l’errore ostativo e rilevante solo in quanto possa ritenersi essenziale, e cioè in quanto assuma un’importanza decisiva secondo un criterio oggettivo.
L’errore per essere rilevante per il diritto deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.
Secondo il dettato normativo l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale dirigenza avrebbe potuto rilevarlo.
L’indicazione normativa identifica la riconoscibilità secondo un criterio di normalità che non richiede un intenso sforzo valutativo da parte dei contraenti e che induce a intendere l’errore riconoscibile come un errore palese. La rilevanza della riconoscibilità dell’errore comporta per ciascun contraente l’onere di verificare l’errore manifestato dall’altra parte e l’obbligo, secondo buona fede, di darne comunicazione.
La legge non tutela soltanto la parte caduta in errore, ma anche l’altra parte. Infatti il fondamento della norma (che prevede la riconoscibilità dell’errore ai fini della sua rilevanza) va infatti ravvisata nella tutela dell’affidamento della controparte, per cui il contratto non è annullabile quando la controparte non avrebbe potuto rilevarlo usando la normale dirigenza.
Presupposto di tale requisito pertanto è l’ unilateralità dell’errore e cioè la contrapposizione tra una volontà inficiata nella sua formazione e un’altra immune da qualsiasi vizio.
Di conseguenza quando l’errore non è unilaterale bensì è comune ad entrambe le parti il contratto è annullabile a prescindere dalle requisito della riconoscibilità, perché in questo caso non ha rilievo il principio dell’affidamento, avendo ciascuna delle
parti dato causa all’invalidità del contratto.
Errore di calcolo
L’ errore di calcolo si verifica quando sono esatti i dati da computare, ma l’operazione aritmetica viene sbagliata.
Di regola, l’errore di calcolo non dà luogo all’annullamento del contratto ma solo alla rettifica, tuttavia, se l’errore si concreta in un errore sulla quantità (che sia stato determinante per il consenso) in tal caso si converte in una ipotesi di errore vizio, con la conseguenza del contratto annullabile.