Il codice civile all’ultimo comma dell’art. 1418 avverte che il contratto è altresì nullo negli altri casi salì dalla legge. Sostanzialmente, quest’ultimo comma è una mera norma di rinvio alle singole ipotesi di nullità espressamente previste. Infatti, varie norme del codice colpiscono di nullità contratti o singole clausole conformemente ad antiche tradizioni.
Al riguardo si può parlare di ipotesi grafiche di nullità:
a) Patto commissorio: è l’accordo tra debitore e creditore in base al quale si stabilisce che, in caso di mancato pagamento, da parte del debitore il bene oggetto della garanzia passa in proprietà del creditore. La norma tutela evidentemente la posizione del venditore che in presenza di tale accordo potrebbe essere costretto a trasferire al creditore un bene di valore notevolmente superiore al valore del credito concessogli.
b) Patto leonino: è quel patto con il quale si consente ad un socio (o a più soci) di fare la “parte da leone” escludendo gli altri soci dagli utili o escludendolo dalle perdite. La nullità del patto che esclude un socio da ogni partecipazione agli utili deriva dalla stessa natura della società che, ricordiamo, è il contratto con il quale più persone esercitano un’attività economica allo scopo di dividersi gli utili. Se non c’è distribuzione degli utili tra tutti i soci non c’è società.
Di recente si assiste, tuttavia, al fenomeno di un sistematico intervento di leggi speciali, che utilizzano la sanzione della nullità in funzione di tutela di contraenti deboli: ad esempio va ricordata la disciplina dei contratti del consumatore che sancisce l’inefficacia delle clausole vessatorie, inefficacia, da intendersi secondo la preferibile opinione come nullità; la legge sulla subfornitura che sancisce la nullità dei patti che conferiscono al committente il potere di modificare il contratto o di recederne senza congruo preavviso.
A seguito di queste nuove ipotesi di nullità che sono state poste a tutela dei contraenti deboli è stata messa in discussione la figura unitaria della nullità quale sanzione comminata a diretta tutela dell’interesse generale.
Sul punto, va replicato che le nuove nullità sono pur sempre dirette a colpire situazioni generalizzate di dannosità sociale che richiedono l’intervento della legge in attuazione del principio costituzionale della parità reciproca.
Invero , la relatività altera sicuramente un normale connotato della nullità ma questa relazione non cancella i tratti essenziali della figura, cioè la rilevabilità d’ufficio, la imprescrittibilità dell’azione e la definitività della conseguente inefficacia.