Con riguardo agli effetti del contratto si distinguono:
a) Contratti ad effetti obbligatori: danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio. In tali contratti l’effetto traslativo resta sospeso fino a quando non si verificano determinate circostanze (nel caso di cose altrui, l’acquisto della proprietà della cosa da parte dell’alienante; nel caso di cosa futura il venire resistenza della cosa promessa ecc…). Esempi di contratti ad effetti obbligatori: il mutuo produce effetti obbligatori, in quanto obbliga alla restituzione di quanto ricevuto in prestito; il contratto preliminare che determina soltanto la nascita dell’obbligazione delle parti di stipulare il contratto definitivo.
b) Contratti ad effetti reali: sono quelli che comportano il trasferimento della proprietà di un bene determinato o il trasferimento o la costituzione di un diritto reale su un bene determinato o il trasferimento di altro diritto.
Nei contratti ad effetti reali la proprietà si acquista per effetto del solo consenso legittimamente manifestato. L’immediatezza dell’effetto reale è conseguenza del cosiddetto Principio consensualistico o Principio del consenso traslativo in virtù del quale i contratti traslativi producono effetti dal momento in cui le parti raggiungono l’accordo, non essendo necessario a tale scopo provvedere anche a consegnare materialmente alla parte il bene.
In questo senso i contratti con effetti reali si distinguono dai contratti reali. Per questi ultimi, infatti, non opera il principio consensualistico: essi si perfezionano mediante una fattispecie complessa nella quale al consenso delle parti legittimamente manifestato si aggiunge, come elemento costitutivo la materiale consegna della cosa.
La distinzione tra contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori rileva in termini di assunzione del rischio contrattuale (intendendosi il pregiudizio che la parte sopporta per l’incolpevole decremento dell’oggetto della prestazione o per l’incolpevole inesecuzione del contratto) infatti, in tema di contratti di alienazione il momento delle trasferimento del diritto assume importanza fondamentale in relazione al passaggio del rischio della distruzione o perdita del bene.
a) Nei contratti ad effetti obbligatori (es. vendita obbligatoria): in questi contratti la proprietà non passa in virtù del solo consenso manifestato dalle parti, ma dal contratto sorge a carico dell’alienante l’obbligo di procurare l’acquisto della proprietà al compratore. In questa ipotesi, dunque, l’effetto reale si realizza in un momento successivo al consenso: ciò, ai fini della legge determina, che solo con il passaggio del diritto si ha il passaggio anche del rischio di un eventuale perimento o deterioramento della cosa per caso fortuito.
[N.B. nel caso in cui una delle prestazioni diventa impossibile per causa non imputabile all’alienante la controparte a diritto a ottenere la restituzione della prestazione (qualora questa sia stata già eseguita), ovvero è liberata dall’obbligo di eseguirla (qualora non sia stata ancora eseguita];
b) Nei contratti ad effetti reali: in questi contratti il trasferimento della proprietà della cosa (o, in genere, del diritto oggetto della vendita) si produce per effetto del solo consenso delle parti legittimamente manifestato; di conseguenza è l’acquirente a subire il rischio del perimento o deterioramento fortuito della cosa oggetto del trasferimento e rimane a suo carico l’obbligo di pagare il prezzo se la cosa non gli è stata consegna. In virtù del principio romanistico “res perit domino” (art. 1465).[n.b. La legge uniforme approvata dalla convenzione di Vienna prevede la possibilità che le parti possano scegliere di stabilire che il rischio passi, sia legato al momento della consegna].