L’interpretazione delle condizioni generali
Le condizioni generali devono essere interpretate secondo i criteri di interpretazione valevoli per il contratto in quanto si tratta di disposizioni che hanno titolo nel contratto.
La predisposizione unilaterale di tali contratti da parte del predisponente non altera il fondamentale principio ermeneutico secondo il quale la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata nel significato in cui la proposta poteva essere ragionevolmente intesa dall’accettante.
Una particolare regola interpretativa valevole per le condizioni generali è quella che in caso di dubbio impone di adottare l’interpretazione più favorevole all’aderente.
Clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono condizioni generali che aggravano la posizione dell’aderente rispetto alla disciplina legale del contratto. La legge prevede una serie di clausole vessatorie e ne condiziona l’efficacia alla specifica approvazione scritta dell’aderente.
Quindi il II comma dell’art.1341 prevede una eccezione alla regola generale prevista dal I comma quando si dice che le clausole vessatorie devono essere approvate per iscritto si vuole sostanzialmente dire che queste non devono essere semplicemente conoscibili ma devono essere volute e conosciute.
Precisamente, non hanno effetto per l’aderente senza la sua specifica approvazione per iscritto le condizioni che stabiliscono:
1) A favore del predisponente
a) limitazioni di responsabilità
b) facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esenzione.
2) A carico dell’aderente
a) decadente
b) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
c) restrizioni della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi
d) proroghe tacite o rinnovazioni del contratto
e) clausole compromissorie e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
In quanto le condizioni generali sono utilizzate dal predisponente nel proprio interesse, l’aderente è particolarmente esposto al pericolo di trovarsi assoggettato ad un regolamento che, in deroga alla disciplina legislativa, aggravi ingiustificatamente la sua posizione contrattuale. Pertanto il requisito formale della specifica approvazione per iscritto che la legge richiede per l’efficacia delle clausole vessatorie si pone appunto in funzione della tutela dell’aderente, poiché la specifica approvazione per iscritto dovrebbe valere a prevenire la sorpresa di clausole gravose accertate inavvertitamente o senza sufficiente attenzione.
La soluzione normativa che richiede l’onere formale della specifica approvazione per iscritto comporta l’inefficacia della clausola vessatoria non sottoscritta a prescindere dalla circostanza che l’aderente la conoscesse o meno o si trovasse in posizione economica inferiore o meno rispetto al predisponente.
È opinione generalmente seguita che la revisione dell’onere formale della specifica sottoscrizione riguarda esclusivamente le clausole indicate dalla legge e che non possa estendersi analogicamente ad altre clausole egualmente gravosa (tassatività delle ipotesi normativamente previste). La norma non sarebbe, quindi, suscettibile di estensione analogica (art. 14 disp. prel.), ma solo di interpretazione estensiva. L’inapplicabilità dell’analogia è giustificata dalla eccezionalità della norma.
Tuttavia, nella pratica anche attraverso l’interpretazione estensiva la giurisprudenza aggiunge peraltro a includere fra le clausole vessatorie talune clausole particolarmente gravose per l’aderente non esplicitamente indicate nel senso della norma.