Le condizioni generali di contratto sono efficaci nei confronti dell’aderente sé e al momento della conclusione del contratto questi le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Innanzitutto, va osservato che la conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è qui sostituita, come impongono d’altronde le esigenze connesse alla contrattazione uniforme, dalla mera conoscibilità.
Va osservato, altresì, che il riferimento al momento della conclusione del contratto indica che sono inefficaci le condizioni generali che l’aderente ha avuto la possibilità di conoscere in un tempo successivo alla perfezione del contratto. Per cui, sono efficaci le condizioni generali che l’aderente ha avuto la possibilità di conoscere prima di tale momento.
La norma richiede che l’aderente deve usare l’ordinaria diligenza per accertare la sussistenza e il contenuto delle clausole.
La misura dell’ordinaria diligenza deve riportarsi ad un criterio di normalità in relazione al tipo di operazione economica. Di conseguenza, l’applicazione di questo criterio esclude che all’aderente possa chiedersi un particolare sforzo o una particolare competenza per conoscere le condizioni generali usate dal predisponente.
Inoltre, all’onere dell’aderente di accertarsi delle condizioni generali con l’ordinaria diligenza fa riscontro l’onere del predisponente di rendere tali condizioni normalmente conoscibili da parte dell’aderente.
Pertanto, il predisponente deve comportarsi in modo tale che la conoscenza delle condizioni contrattuali riesca agevole all’altra parte. L’onere del predisponente si concretizza, innanzitutto, nel senso che deve rendere edotto l’aderente sull’esistenza delle condizioni generali e deve metterlo in grado di conoscerne il contenuto. Secondo alcuni il solo fatto che le condizioni generali siano contenute in prospetti pubblicitari o cataloghi non basta a realizzare il requisito legale salvo che l’aderente abbia manifestato la propria adesione in relazione a tali mezzi.
Il predisponente deve utilizzare un testo intellegibile, ossia chiaro; infatti un testo oscuro per la massa dei consumatori non ha il requisito della normale conoscibilità. Se, invece, il testo è semplicemente ambiguo la clausola ha effetto secondo il significato più favorevole all’aderente.
Le condizioni generali normalmente non conoscibili sono senza effetto nei confronti dell’aderente. Pertanto, appare improprio il richiamo al concetto di nullità (assoluta o relativa che sia) in quando si tratta di clausole che non rientrano nel contenuto del contratto.
Il giudice può quindi disapplicarle anche d’ufficio ma l’aderente può comunque accettarle sia pure tacitamente e renderle efficaci nei propri confronti.
Secondo la regola generale sull’onere della prova, il predisponente che vuol fare valere l’efficacia di una delle condizioni generali nei confronti dell’aderente deve dimostrare i fatti costitutivi di tale efficacia ossia la conclusione del contratto e la conoscenza o la normale conoscibilità della condizione da parte dell’aderente.