Il più  importante contratto a titolo gratuito  è rappresentato dalla donazione.

La donazione è il contratto con il quale una parte (donante) per spirito di liberalità arricchisce l’altra (donatario)  disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769).

La donazione costituisce un negozio a titolo gratuito  atteso che l’autore della donazione non riceve alcun corrispettivo.

Il contratto di donazione richiede nell’autore la piena capacità di disporre; esso, inoltre, può avere ad oggetto qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante, mentre è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771).

Il contratto di donazione deve essere fatto per atto pubblico, con due testimoni, sotto pena di nullità.

La donazione obbliga il donatario a fornire gli alimenti al donante che in seguito venga a trovarsi in stato di bisogno, e purché non si tratti di donazione remuneratoria o abnuziale.

Il contratto di donazione è invalido, oltre che per le normali cause, per errore un illiceità del motivo che risulti dall’atto e che sia stato determinante del consenso.

La donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria, dopo la morte del donante, e nella conoscenza della causa di invalidità (art. 799).

La  donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.

La revoca non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente alla domanda di revoca, salvi gli effetti della trascrizione.

Inoltre, l’articolo 797 prevede che tenuto a garanzia verso il donatario, per l’ evizione che questi può soffrire delle cose donate, quando:

  • Abbia espressamente promesso alla garanzia
  • L’evizione dipenda dal dolo o dal fatto personale di lui
  • Si tratti di donazione comportante oneri per il donatario o od di donazione remuneratoria.

DONAZIONE REMUNERATORIA: è un tipo di donazione che si giustifica particolarmente per i motivi che inducono al donante ad effettuarla: è fatta in segno di riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario. Non è soggetta a revoca per ingratitudine e per sopravvenienza di figli.  Di donatario non è tenuto agli alimenti a favore del donante, ma è tenuto alla garanzia per evizione fino alla concorrenza delle entità delle prestazioni ricevute dal donatario.

DONAZIONE OBNUZIALE: è la donazione fatta in vista di un futuro matrimonio: dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri di questi. Essa si perfeziona senza bisogno di accettazione.  Non obbliga agli alimenti e non è revocabile.

DONAZIONE INDIRETTA: è la donazione che si ha quando il donante raggiunge lo scopo di arricchire un altra persona servendosi di atti che hanno una causa diversa da quella della donazione (es.: nel pagamento di un debito altrui, la cui causa consiste nell’estinzione del debito, in sostanza si avvantaggia il debitore come se gli si dominasse la somma dovuta per il pagamento).  Tale negozio non può ritenersi tecnicamente una donazione anche se attua una liberalità, per cui non è soggetto alle regole formali tipiche della donazione.

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