Il problema se la determinazione del rapporto contrattuale possa essere rimessa a una delle parti trova in dottrina soluzioni contrastanti:
La tradizionale soluzione negativa da un lato risponde all’esigenza di evitare un’ingiustificata soggezione di una parte all’arbitrio dell’altra nella determinazione del rapporto dall’altro poggia sulla mancanza di un’espressa previsione della legge, che prevede soltanto la determinazione del terzo. Questa esigenza non esclude in via assoluta la possibilità che un limitato potere di determinazione sia affidato ad una delle parti se l’altra risulta fondamentalmente salvaguardata contro il pericolo di abusi. La giurisprudenza ha infatti ammesso la possibilità di rimettere ad una delle parti il potere di precisare il contenuto della prestazione (già fondamentalmente fissata) ovvero di apportare delle modifiche quando ciò non alteri l’economia del contratto.