L’oggetto del contratto deve essere innanzitutto, a pena di nullità, fisicamente e giuridicamente possibile.
L’oggetto del contratto è materialmente possibile quando è astrattamente suscettibile di attuazione per cui sarà, ad esempio, materialmente impossibile l’impegno di vendere un bene distrutto. Infatti, il giudizio di possibilità non riguarda la concreta attitudine delle parti ad assolvere l’impegno assunto ma l’astratta realizzabilità di tale impegno. Quando l’impegno è astrattamente possibile il contratto è valido anche se di fatto la parte non abbia in quel momento i mezzi per adempiere. In tal caso l’inettitudine della parte si tradurrà in inadempimento della prestazione. Così ad esempio se l’imprenditore assume l’impegno di produzione per il quale non abbia l’idonea attrezzatura industriale, il contratto deve reputarsi validamente costituito e nel caso in cui non riuscisse a mantenere l’impegno dovrà rispondere per inadempimento.
L’impossibilità giuridica si ha quando l’ostacolo che si oppone alla deducibilità dell’oggetto è dato dalla sua incompatibilità con l’ordinamento giuridico. In altri termini si può dire che l’impossibilità giuridica indica l’inidoneità dell’atto a realizzare l’effetto giuridico programmato; (es. la vendita di una cosa già di proprietà dell’acquirente, ancora è giuridicamente impossibile l’impegno di vendere un bene demaniale).
E’ da sottolineare che il concetto di impossibilità giuridica è ben diverso da quello di illiceità, l’illiceità esprime un giudizio di riprovevolezza da parte dell’ordinamento giuridico (ad esempio, è illecito il contratto con cui si vende droga) riguarda tutto ciò che è in contrasto con un precetto giuridico, mentre l’impossibilità è un fatto di incoerenza logica con l’ordinamento.
Inesistenza del bene comporta l’impossibilità originaria del contratto solo quando ha per oggetto un bene insuscettibile di esistenza o di identificazione. Come l’impossibilità sopravvenuta anche quell’originaria può essere: temporanea o definitiva.
a) La legge ammette la validità del contratto temporaneamente impossibile se la possibilità sopravviene prima della scadenza del termine o dell’avveramento della condizione sospensiva.
b) L’ impossibilità definitiva comporta la nullità del contratto.