Un’ipotesi ricorrente di responsabilità precontrattuale è data dalla rottura ingiustificata dalle trattative.
L’art. 1337 impone il dovere di non coinvolgere un soggetto in trattative inutili: lo svolgimento delle trattative, non comporta l’obbligo di contrarre, di giungere obbligatoriamente alla conclusione del contratto, ma è contrario a buona fede recedere ingiustificatamente dalle trattative che erano state condotte al punto tale da ingenerare nella controparte la ragionevole aspettativa di concludere il contratto.
Il contraente, sappiamo che, consente di potere di revocare la propria proposta o la propria accettazione fino a quando il contratto non è compiuto e l’esercizio di tale potere e non costituisce come tale violazione di un obbligo di comportamento.
La responsabilità del soggetto deriva piuttosto dall’avere dolosamente o colposamente indotto l’altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.
Il comportamento doloso sussiste quando il soggetto inizia o prosegue le trattative pur avendo l’intenzione di non concludere il contratto.
Sussiste raccolta quando il soggetto non si attiene alla normale prudenza nell’indurre l’altra parte a confidare nella conclusione del contratto e cioè porta avanti le trattative senza verificare le proprie possibilità o senza avere una sufficiente determinazione.
Il limite delle trattative oltre il quale il contraente può confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto dipende dalle circostanze concrete. In via esemplificativa questo limite può ravvisarsi quando i contraenti hanno raggiunto un’intesa di massima sui punti essenziali dell’affare dovendo ancora definire dettagli di minore importanza o quando l’accordo è completamente raggiunto ma rimane da tradurre nella forma scritta necessaria per la validità del contratto.
Conformemente alla regola della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve fornire prova del fatto lesivo; di conseguenza è a carico del danneggiante fornire la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l’interruzione delle trattative.
E’ il giudice che deve valutare in altre circostanze concrete se le trattative hanno creato delle fondate aspettative.