Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente, la responsabilità precontrattuale rientra nella generale responsabilità extracontrattuale.

A favore di questa degli sembra deporre l’ovvia considerazione che tra le parti ancora non c’è un rapporto contrattuale, ma solo un contatto. Le parti, del resto, sono libere di concludere o meno il contratto, non c’è nessun obbligo alla conclusione del contratto, tuttavia tra le parti incombe l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella fase delle trattative, ma questo costituisce soltanto un dovere generico di condotta.

L’obbligazione vera e propria, infatti, presupporrebbe l’esistenza di uno specifico dovere nei confronti di un soggetto determinato, dovere previsto, dunque, a tutela dell’interesse di quest’oggetto, per soddisfare un particolare interesse individuale. L’obbligo di buona fede, invece, è imposto alla generalità dei consociati per la tutelare interessi della vita di relazione suscettibili di essere lesi nei contatti sociali. Ora, appunto, l’interesse che rileva nella responsabilità precontrattuale è un interesse della vita di relazione e precisamente l’interesse all’altrui libertà negoziale, intesa come leale svolgimento delle trattative ed è inoltre preesistente alle trattative stessa.

Pertanto, la lesione dell’altrui libertà negoziale si inquadra appropriatamente nell’ambito della responsabilità extracontrattuale in questa prospettiva all’art. 1337 sembrerebbe soltanto una specificazione dell’art.2043.

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