Per giungere alla stipulazione di un contratto spesso è necessario un periodo di trattative, cioè di quei negoziati tra le parti che precedono la stipula del contratto stesso. Le trattative hanno carattere preparatorio e strumentale (in quanto hanno valore nell’ipotesi in cui si arrivi un contratto) pertanto non sono vincolanti.
Durante le trattative le parti sono, dunque, libere di concludere o meno il contratto, ma devono comportarsi secondo buona fede, cioè secondo quel generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti contraenti.
Chi regredisce il principio di buona fede, chi viola questo dovere di correttezza incorre nella cosiddetta Responsabilità precontrattuale (o culpa in contrahendo).
La responsabilità contrattuale indica la responsabilità per la lesione dell’altrui libertà negoziale realizzata durante le trattative che precedono la stipulazione di un contratto mediante l’inosservanza del precetto di buona fede. Quindi, è la responsabilità che sorge a causa del comportamento scorretto di uno dei contraenti (non dopo che il contratto si è formato, ma) in un momento antecedente. Infatti, sostanzialmente questo generale dovere di correttezza viene violato, ad esempio, se si entra nella fase delle trattative senza un serio intento a contrarre o se si interrompono le stesse senza la giusta causa quando l’affare sta per essere concluso.