Il contratto preliminare si distingue anche dal contratto di opzione, con il quale una parte resta vincolata alla propria dichiarazione mentre l’altra ha facoltà di accettarla o meno. Nel patto di opzione l’effetto finale si produce semplicemente con la dichiarazione di accettazione della parte non obbligata, essendo la proposta già manifestata. Esso si distingue dal contratto preliminare in quanto in questo le parti sono obbligate alla conclusione dei contratto, con la conseguenza che almeno in via di principio ci sarà sempre il contratto definitivo, mentre l’optante ha la libertà di scelta se costituire il contratto meno.
Qualche difficoltà può sorgere con riferimento al cosiddetto Preliminare unilaterale, in quanto sostanzialmente l’interesse perseguito sarebbe il medesimo e cioè quello di creare uno strumento che assicuri per un certo tempo alla controparte la libertà di scelta in ordine alla conclusione dell’affare. Tuttavia, si ritiene che al fine di distinguere due ipotesi preliminare unilaterale-opzione sarebbe irrilevante il nomen iuris utilizzato dalle parti avendo, invece, rilevanza l’obiettivo significato dell’affare secondo le regole interpretative regali, tenendo conto anche dell’interesse concretamente perseguito.
In generale, comunque, può dirsi che sebbene la distinzione tra contratto preliminare unilaterale e opzione sia piuttosto sottile la differenza consiste nel fatto che mentre il contraente di un contratto preliminare deve manifestar un nuovo consenso, nel caso dell’operazione se il beneficiario accetta non occorre per perfezionare il contratto un nuovo consenso della controparte (opzionario). Il contratto preliminare si differenza anche dal patto di prelazione. Il patto di prelazione è l’accordo in forza del quale un soggetto (promittente) si obbliga a dare un altro soggetto (prelazionario) la preferenza rispetto ad altri a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un determinato contratto. Da patto di prelazione nascono a carico del promittente un obbligo di carattere positivo cioè di comunicare al promissario l’intenzione di concludere il contratto e le condizioni dello stesso ed un obbligo di carattere negativo di astenersi dalla stipula con terzi prima di aver informato il promissario o di aver ricevuto la sua risposta.
La differenza con il contratto preliminare sta che mentre questo obbliga a contrarre a condizioni prefissate, nel patto di prelazione ci si obbliga soltanto a dare una preferenza restando immutata la libertà di contrarre.
Preliminare improprio o compromesso
Il contratto preliminare improprio o compromesso è un contratto definitivo immediatamente efficace, ma che contiene l’impegno di riprodurre il consenso di una forma determinata.