Lo schema principale di formazione del contratto è quello che si articola nella sequenza proposta-accettazione (da tenere distino rispetto alla cosiddetta formazione progressiva), cioè mediante l’incontro di due atti unilaterali (recettizi). Il contratto, si considera concluso quando le parti manifestano validamente il loro consenso, il loro accordo e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell’accettazione.
Il programma contrattuale, pertanto, è inizialmente fissato in una proposta che una parte detta (proponente) fa pervenire all’altra (detta oblato) il quale a sua volta può decidere se accettare, trattare o rifiutare.
Per proposta si intende generalmente la dichiarazione di volontà proveniente dal proponente che prende l’iniziativa di concludere un contratto.
Per accettazione si intende, in genere, la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta di volta sua volta al proponente.
Requisiti della proposta e dell’accettazione
La proposta contrattuale deve avere (oltre al requisito della forma se si tratta di un contratto formale) l’ulteriore requisito della completezza.
La completezza della proposta indica la sufficienza del suo contenuto ai fini della formazione del contratto. Precisamente, la proposta è completa quando contiene la determinazione degli elementi essenziali del contratto o quando ne rimette la determinazione a criteri legali o convenzionali. Essa è incompleta quando la loro determinazione richiede un ulteriore accordo delle parti. Una proposta incompleta può assumere semmai il valore di un invito a offrire e comunque segnare l’inizio di una trattativa. Nel caso di invito a offrire la manifestazione di volontà del destinatario dell’invito non avrà il valore di accettazione ma di proposta: chi risponde invito, infatti, non accetta ma propone la conclusione di un contratto.
Requisiti specifici dell’accettazione sono: la conformità e la tempestività.
Per conformità si intende, in particolare, la conformità alla proposta cioè la totale adesione alla proposta. L’accettazione deve essere interamente conforme alla proposta, in caso contrario cioè nel caso di un’accettazione contenente aggiunte o delle modifiche rispetto alla proposta vale come una nuova proposta o controproposta.
L’accettazione delle anche essere tempestiva. L’accettazione cioè deve giungere alle proponente nel termine stabilito da quest’ultimo o in mancanza entro il termine desumibile dalla natura dell’affare o dagli usi. Infatti la legge prevede espressamente la caducazione della proposta per decorso del termine. L’accettazione tardiva è inefficace.
Il proponente, tuttavia, può considerare efficace l’accettazione tardiva (e sanare così il ritardo) dandone immediatamente avviso all’accettante. Il mancato onere di immediato avviso, invece, impedisce la conclusione del contratto.
Affinché l’accettazione sia efficace occorre, altresì, che sia munita di tutti i requisiti formali o di altra natura prescritti dal proponente. Ad esempio il proponente può imporre all’oblato la forma scritta oppure il luogo in cui l’accettazione stessa deve pervenire.