La rappresentanza organica

Il potere di rappresentanza può anche conseguire da una situazione organica attinente ad una persona giuridica.

La rappresentanza organica indica il potere rappresentativo che compete gli organi esterni di un ente giuridico. Bisogna affermare che l’organo è, in generale, l’ufficio competente ad esercitare le funzioni di un ente giuridico. Tuttavia, il potere rappresentativo non spetta a tutti gli organi ma soltanto a gli organi esterni o rappresentativi e cioè altri organi che, secondo la disciplina generale dell’ente, hanno il potere di compiere atti giuridici il nome dell’ente stesso.

In dottrina, si incute se la rappresentanza organica sia inquadrabile nella generale figura di rappresentanza in quanto la rappresentanza organica si caratterizza per il fatto che l’organo rappresentativo si immedesima nella struttura dell’ente. L’organo che stipula un contratto non si sostituisce all’ente ma agisce come parte integrante visto (al riguardo si parla di immedesimazione organica).

Il potere rappresentativo

La dottrina incontra una tradizionale difficoltĂ  a spiegare il fenomeno della rappresentanza poichĂ© questo fenomeno sembrerebbe contraddire un postulato fondamentale dell’autonomia privata e cioè che il negozio è l’atto mediante il quale il soggetto decide della propria sfera giuridica.

Questa difficoltĂ  era stata avvertita maggiormente dalla dottrina tedesca del secolo scorso che aveva raccolto l’ereditĂ  del pensiero giuridico romano (al quale tra l’altro era ignoto l’istituto generale della rappresentanza diretta) e che aveva elaborato la concezione del negozio quale espressione della signoria della volontĂ  che la persona esercita sulla sua sfera individuale.

Tra i vari tentativi elaborati per cercare di superare questa difficoltà si può ricordare:

La cosiddetta Teoria della volontĂ  delle rappresentato secondo la quale il rappresentante altro non sarebbe che il portatore della volontĂ  delle rappresentato e la cosiddetta Teoria del concorso delle volontĂ  secondo la quale la volontĂ  del rappresentato si integrerebbe con quella del rappresentante nella dichiarazione contrattuale.

Tuttavia si tratta di teorie non rispondenti al fenomeno della rappresentanza la quale prescinde dalla volontĂ  del rappresentato in ordine al contratto stipulato dalla rappresentante nell’esercizio del suo potere; la volontĂ  del rappresentato può avere la sua rilevanza ai fini della validitĂ  del contratto ma non è costitutiva di questo.

Altra teoria è la Teoria dell’autorizzazione la quale ravvisa nella rappresentanza un’espressione di autonomia privata in quanto è il rappresentato che autorizza rappresentante.

Anche questa teoria, di piĂą recente formulazione, pare insufficiente.

Indubbiamente, afferma il Bianca, la procura è un atto di autonomia privata, ma ciò che si tratta di spiegare è come mai si possa parlare di un atto di autonomia privata con riferimento all’atto compiuto dalla rappresentante e cioè con riferimento ad un atto che, diversamente dal principio di autonomia negoziale, produce i suoi effetti in capo ad un terzo (il rappresentato).

Per intendere l’atto del rappresentante come esplicazione di autonomia privata occorre, piuttosto, riconoscere che il rappresentante si sostituisce alla rappresentato ed esplica il potere di autonomia negoziale di questo soggetto.

Ciò spiega perchĂ© l’atto del rappresentato da un lato esiga anzitutto la legittimazione del rappresentato e sia precluso dalle incapacitĂ  che colpiscono il rappresentato.

L’atto del rappresentante è, quindi, atto di esplicazione dell’autonomia del rappresentato. Ma in quanto l’atto è compiuto in sostituzione rappresentato, al rappresentante occorre il potere di sostituirsi all’interessato cioè il potere rappresentativo

Il potere rappresentativo è un potere giuridico che trova il suo titolo specifico o nella legge o nell’atto autorizzativo del rappresentato.

Il conferimento negoziale del potere rappresentativo da parte del rappresentato non è traslativo in quanto il rappresentato non perde la generale legittimazione a disporre dei propri diritti.  Pertanto, per effetto della rappresentanza viene conferita al rappresentante non una legittimazione (negoziale o processuale) che esclude quella originaria delle rappresentato, ma una legittimazione di secondo grado e contingente (nel senso che è prevista per un determinato a fare).  Il rappresentante, pertanto, esercita un potere che gli deriva alla rappresentato, ciò spiega perché un atto posto in essere da un soggetto possa incidere nel sfera patrimoniale di un altro.

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