I contratti telematici
Tra le modalità di conclusione del contratto debbono oggi annoverarsi anche quelle connotate dall’utilizzo di sistemi informatici e telematici. Può pensarsi ad esempio all’ipotesi di rifornimento automatico di un magazzino da parte dello stesso produttore di beni. Il pieno riconoscimento giuridico di tali provvedimenti è sancito dal d.p.r. 513/1997. In seguito al pieno riconoscimento giuridico di tali provvedimenti, la materia è oggi oggetto di una regolamentazione unitaria ad opera del T.U. ove espressamente è disposta la rilevanza dei contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale.
I cosiddetti rapporti contrattuali di fatto
La circostanza che per prestazioni destinate alla massa degli utenti non vi sia né il tempo né la possibilità di discutere i termini e le modalità dello scambio, ma questo venga realizzato in via di fatto ha indotto i giuristi a parlare di rapporti contrattuali di fatto, ossia di rapporti la cui fonte non sarebbe il contratto ma un comportamento di fatto. Con l’aggettivo contrattuale si vuole alludere al fatto che il regolamento di questi rapporti resta pur sempre contrattuale. Gli esempi sono costituiti da comportamenti di fatto che hanno un chiaro significato, per cui sembra superfluo che essi debbano essere accompagnati dal consenso. È così sufficiente che l’utente di un servizio entri in contatto con il mezzo pubblico, attraverso l’utilizzazione di esso, perché sorga il rapporto e cioè i reciproci obblighi di entrambe le parti. È in tale utilizzazione che odvrà ravvisarsi il fondamento del rapporto. Basta richiamare il più generale principio secondo cui a far nascere obbligazioni non sono solo i contratti ma anche atti o fatti idonei a produrle. Altre fattispecie pongono problemi di ordine diverso. È questo il caso della prestazione di lavoro compiuta in esecuzione di un contratto nullo, giacché in tal caso “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa.” (art. 2126) Si tratta di tener conto, in primo luogo, dell’interesse del lavoratore, che ha eseguito la propria prestazione lavorativa nell’ambito dell’impresa, ad essere retribuito nonché di quello di coloro che hanno trattato con la società attraverso i suoi organi. In considerazione del fatto che l’esecuzione è avvenuta pur sempre al riparo di un contratto, oppure che l’atto si è svolto in nome di un soggetto, si ritiene che debba tenersi ferma l’avvenuta esecuzione applicando ad essa il regolamento convenuto, pur in assenza di un valido contratto. La conseguenza sarà che al lavoratore spetterà la retribuzione pattuita.