Non tutte le proposte di contratto sono destinate a sollecitare una risposta prima che abbia luogo l’esecuzione. Così si insegna che lo schema della proposta seguita dall’accettazione non è l’unico modo con il quale può avere luogo la conclusione di un contratto. Specie nei rapporti commerciali è prassi che ad un ordine rivolto ad un committente o ad un commerciante non debba seguire una risposta ma l’immediata esecuzione. Sulle orme del vecchio codice di commercio, anche l’attuale codice ha ritenuto opportuno prendere posizione in ordine alla possibilità che la proposta sia suscettibile di esecuzione immediata. Dispone così l’art. 1327 “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.” Affinché il contratto si concluda nel tempo e nel luogo della sua esecuzione, deve esservi una richiesta dal proponente resa superflua solo se la natura del contratto o gli usi facciano ritenere che il contratto debba concludersi senza una preventiva accettazione;è necessario inoltre che, da parte del destinatario della proposta, vi sia un inizio di esecuzione ossia un comportamento univocamente diretto a dare seguito alla proposta. L’accettazione di una proposta contrattuale, ove non si tratti di contratto che debba rivestire una certa forma, può anche risultare da un comportamento concludente. L’eccezione è nel fatto che si tratterebbe di un’accettazione non recettizia. A favore della tesi dell’accettazione tacita farebbe pensare la dizione del codice che parla di accettante, si pensi anche che la norma non parla di esecuzione ma di inizio di esecuzione. Ciò non toglie che colui che ha iniziato ad eseguire la prestazione non ha più la possibilità di togliere valore all’esecuzione compiuta, diverso è se riesce a dimostrare che il suo comportamento non aveva il significato che ad esso si pretende di attribuire. Ove tale dimostrazione non riesca, il contratto dovrà ritenersi concluso nel tempo e nel luogo dell’esecuzione e l’oblato sarà tenuto a portare a termine l’esecuzione intrapresa. Dunque, anche qualora l’esecuzione non fosse conforme alla proposta, il contratto sarà da ritenersi concluso anche se inadempiuto. La giurisprudenza è invece di avviso contrario avendo applicato l’art. 1326 comma 5 “Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.” Sarà obbligo tuttavia dell’oblato avvisare prontamente l’altra parte dell’iniziata esecuzione, obbligo il cui fondamento è nel principio di buona fede. Altra ipotesi nella quale si può constatare che il contratto non è concluso nella normale sequenza, è quella del contratto destinato a creare obbligazioni solo per il proponente. Si può fare l’esempio dell’assunzione di una garanzia non a tiolo oneroso. Recita in tal caso l’art. 1333 “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.” Tale disposizione da un lato stabilisce che una simile proposta non potrà essere più revocata, dall’altro che in mancanza di rifiuto il contratto è da ritenersi concluso. Solo ove l’oblato riesca a dimostrare che il suo silenzio non poteva essere interpretato come adesione alla proposta, l’accordo non potrà dirsi raggiunto.