Con la cessione del credito un terzo succede nel rapporto obbligatorio. Al pagamento consegue naturalmente la soddisfazione del creditore ma non necessariamente l’estinzione dell’obbligazione.

Questa può infatti rimanere in vita con surrogazione del terzo che ha pagato il debito nell’originario credito verso il debitore. Tale successione si verifica nei seguenti casi:

a) surrogazione legale: opera automaticamente nel caso di adempimento del debito da parte del fideiussore; nel caso di pagamento da parte di un creditore chirografario a favore di un creditore dotato di una causa prelazione nella quale ha diritto di subentrare; nel caso dell’acquirente dell’immobile che ha diritto di essere surrogato sino alla concorrenza del prezzo d’acquisto; nel caso di colui che aveva interesse a soddisfare il debito; nel caso dell’erede con beneficio d’inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari.

b) surrogazione per volontà del creditore: si verifica quando, contestualmente al pagamento, il creditore dichiari di surrogarlo verso il debitore.

c) surrogazione per volontà del debitore: si verifica quando il debitore per estinguere il proprio debito prende a mutuo una somma di denaro e dichiari di surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo.

Il terzo surrogato nei diritti del creditore, subentra in tutti i diritti subendo ogni limitazione, decadenza, prescrizione che poteva pesare sul creditore.

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