Nel caso in cui il debitore abbia più debiti verso lo stesso creditore e proceda all’adempimento di alcuni di essi, è necessario determinare quale di essi sia stato estinto. Il problema sorge quando i debiti sono tutti della medesima specie, in questo caso la legge riconosce al debitore la facoltà di indicare quale debito intende soddisfare. Se il debitore non utilizza questa facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare, è la legge all’art. 1193, che stabilisce i criteri di imputazione. Diverso è il problema dell’imputazione del pagamento alle diverse componenti di un debito pecuniario. Questo infatti difficilmente consiste nel solo debito per capitale, ma anche in obbligazioni accessorie come quelle del pagamento degli interessi convenzionali e legali. Se il debitore paga al creditore l’intero debito non sorgono problemi di imputazione, se paga solo una parte di esso, dovrà essere definito quali delle componenti del debito complessivo si sarà estinto. In questo caso la legge prevede rigidi criteri ai quali il debitore può derogare solo con il consenso del creditore. Secondo tali criteri (art. 1194), il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e alle spese poi al capitale. Questo perché, essendo il debito per capitale sempre produttivo di interessi, la legge vuole consentire a tutti i creditori pecuniari di cogliere il vantaggio della produzione automatica degli interessi.