Il destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore, ma l’art. 1188 prevede che possa essere fatto anche al rappresentante del creditore, oppure alla persona indicata dal creditore, o a colui che la legge stessa o il giudice ha autorizzato a ricevere il pagamento. Il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dal creditore e non legittimato a ricevere la prestazione, non è liberatorio per il debitore. Può anche verificarsi che il pagamento venga effettuato che non è creditore ma che appaia legittimato a riceverlo (pagamento al creditore apparente), il tal caso il debitore può essere liberato se prova che l’apparenza si basava su elementi oggettivi.

La capacità nell’adempimento delle obbligazioni. Il pagamento effettuato dal debitore incapace

L’atto con il quale il debitore adempie all’obbligazione non necessita di una capacità naturale o legale del debitore. L’adempimento è infatti un atto dovuto, rispetto al quale è irrilevante ogni tipo di incapacità. L’unico caso in cui la capacità del debitore potrebbe rilevare è limitato al caso in cui la natura dell’attività di adempimento richieda che il debitore ponga in essere la sua capacità naturale o legale in quanto si tratta del compimento di un atto o di un negozio giuridico. Il pagamento effettuato da un debitore incapace è anch’esso liberatorio per il creditore. Nel caso in cui il creditore sia un incapace sussiste il pericolo che la prestazione vada dispersa e non si consolidi nel patrimonio del creditore. La legge prevede quindi che non è sufficiente per il debitore dare prova di aver effettuato la prestazione, ma provare che tale prestazione sia andata a vantaggio del creditore. Piuttosto che consegnare la somma di denaro nelle mani di un creditore insano di mente o di un minore, è necessario versare la somma su un conto bancario vincolato alla firma anche di coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

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