Il sorgere dell’obbligazione comporta il sorgere di un rapporto giuridico obbligatorio, che si contraddistingue per il fatto che il debitore è vincolato ad eseguire un determinato comportamento a favore del creditore: obbligo di eseguire la prestazione dovuta. L’attuazione di tale comportamento da luogo all’adempimento dell’obbligazione, al quale segue l’estinzione dell’obbligazione.

L’adempimento quindi, dipende dall’esecuzione della prestazione dovuta al debitore. L’esattezza dell’esecuzione della prestazione dipende, a sua volta, dal rispetto del debitore di alcuni principi e regole stabilite per l’esecuzione della prestazione. Si parla al tal riguardo di modalità della prestazione.

La diligenza nell’adempimento

Con il principio della diligenza dell’adempimento, l’art. 1176 c.c. stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il legislatore ha inteso stabilire un criterio che fa riferimento al comportamento di un uomo medio attento e responsabile.

L’esattezza che il debitore può dimostrare nell’adempimento dell’obbligazione, è inevitabilmente diversa a seconda dell’esperienza e della preparazione professionale del debitore stesso. La ragione risiede nella natura dell’opera richiesta. È evidente, dunque, che la valutazione della diligenza usata dal debitore nell’adempimento non potrebbe essere fornita dal generico riferimento all’uomo medio.

Per questo il comma 2 dell’art. 1176 prescrive che in caso di esercizio di un’attività professionale, tale valutazione deve essere compiuta con riguardo all’attività esercitata. Quello della diligenza è uno strumento che deve essere interpretato e verificato nella sua applicazione. Esso va infatti collegato alla specifica situazione concreta in cui è stato assunto l’obbligo.

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