Quando ci si vuole riferire ai problemi che riguardano la disponibilità del corpo verso finalità diverse da quelle di uso naturale, il discorso giuridico non può essere più limitato alla nozione di atto di alienazione di un bene. Ci si riferisce ai casi della sterilizzazione con finalità contraccettive; al consenso prestato per la sperimentazione sul proprio corpo alle tecniche varie di fecondazione artificiale; alla PMA. La maternità per interposta persona, così come altre forme odierne di fecondazione non naturale, sono oggetto di un dibattito accesso che va sotto il nome di bioetica. È un dibattito, non solo giuridico, attorno al giudizio sulla validità delle sperimentazioni e delle scoperte in biotecnologia e sull’applicazione medica delle ricerche di laboratorio. In materia di procreazione assistita si è data una normativa con la legge 40/2004, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La legge è approdata ad un testo considerato da molte parti assai restrittivo. Le caratteristiche della legge si possono sintetizzare nei seguenti punti: divieto di fecondazione eterologa, divieto di maternità surrogata, divieto di fecondazione post mortem, divieto di qualsiasi sperimentazione sugli embrioni, divieto di crioconservazione e di soppressione degli embrioni, divieto di analisi prenatale.