La disciplina legale della scomparsa, dell’assenza, della dichiarazione di morte presunta fonda il proprio presupposto normativo sulla mancanza di notizie del soggetto. La dichiarazione di assenza e di morte presunta, possono essere richieste trascorsi due anni (dieci per la dichiarazione di morte) dal giorno in cui risale l’ultima notizia. L’allontanamento dalla residenza sembra costituire un elemento di prova alla mancata notizia. Fondamento della norma che regola la scomparsa del soggetto è l’ignoranza sull’esistenza della persona. La persona che scopare fisicamente è persona che il sistema giuridico può considerare priva di attitudini all’esercizio della propria capacità giuridica. La ratio della norma è infatti quella di permettere che altri intervenga nell’esercizio delle attività proprie del soggetto scomparso. Il prolungarsi della scomparsa per un periodo di almeno due anni può determinare il ricorso alla dichiarazione di assenza. La disciplina dell’assenza è dettata a risolvere il contrasto che si determina tra gli interessi dei presunti successori e l’assente. A questo fine coloro che sarebbero gli eredi legittimi o testamentari dell’assente possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni di questi. Il possesso temporaneo ha una funzione principalmente conservativa del patrimonio dell’assente e di attesa del ritorno di lui. Si tratterà di un’assenza involontaria e tale da far nutrire dubbi sull’esistenza della persona: contrariamente, se essa fosse volontaria e non giustificata, egli perderebbe il diritto di farsi restituire le rendite. Se viene provata la morte viene aperta la successione a favore degli eredi o legatari. La dichiarazione di morte presunta viene emessa dal tribunale dopo dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia. La sentenza con cui si dichiara la morte presunta del soggetto stabilisce caratteri di definitività agli atti di attribuzione temporanea. Con la dichiarazione di morte presunta il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio. Rimane salva però la prova dell’esistenza della persona, in questo caso egli recupera i beni nello steso in cui si trovavano e il nuovo matrimonio è nullo.