Abbiamo già detto che il fatto ipotizzato dalla norma come idoneo a produrre conseguenza giuridiche costituisce il fatto giuridico. Le conseguenze giuridiche del fatto sono comunque regole di condotta. Ma la regola di condotta può anche essere espressa come realizzazione di situazioni giuridiche in cui alcuni soggetti vengono a trovarsi; ad es. il fatto illecito produce l’effetto di far acquisire al danneggiato il diritto al risarcimento del danno. Quando il fatto consiste in un comportamento dell’uomo, viene denominato atto giuridico. L’attività giuridicamente rilevante può definirsi più sinteticamente attività giuridica, la quale è privata se posta in essere nell’ambito dei rapporti tra privati; è amministrativa nei rapporti con la pubblica amministrazione; è giudiziaria nei rapporti con l’autorità giudiziaria. Nell’ambito degli atti di diritto privato assume un rilievo particolare l’atto pubblico. L’atto giuridico privato per produrre effetti definitivi deve essere compiuto da chi ha la capacità di agire e la capacità di intendere e di volere. Dunque, mentre il fatto giuridico produce comunque in via definitiva gli effetti previsti dalla legge, l’atto giuridico può perdere efficacia qualora sia compiuto da persona priva di capacità legale di agire o di capacità di intendere e di volere. Gli atti giuridici possono consistere tanto in un comportamento materiale, come l’occupazione di un bene mobile, quanto di un comportamento dichiarativo come l’intimazione di pagamento. Tra gli atti giuridici è opportuno distinguere gli atti discrezionali che costituiscono esercizio di un proprio diritto soggettivo, dagli atti dovuti, che costituiscono soddisfazione dell’altrui diritto. Sempre in relazione alla loro efficacia, gli atti dichiarativi si distinguono in recettizi e non recettizi. Questi ultimi producono effetti immediatamente, come per l’accettazione di eredità. Gli atti recettizi sono quelli che producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono destinati. L’illecito ipotizzato dal c.c. (illecito civile) è diverso dall’illecito penale e dall’illecito amministrativo. L’effetto tipico dell’illecito civile consiste nell’obbligo di colui al quale l’illecito è imputabile di risarcire il danno al danneggiato. L’illecito civile s’ipotizza sia per responsabilità soggettiva o per colpa, sia per responsabilità oggettiva o di colpa presunta.