Ogni atto normativo si esprime con un enunciato, ogni enunciato a sua volta, deve avere un solo significato non sempre reso palese dalle parole con cui è pronunciato. In tal caso il significato viene fatto palese da una perifrasi che traduce la locuzione con parole di senso più accessibile. Del tutto diversa è la funzione dell’interpretazione, che è invece necessaria quando l’enunciato dell’atto normativo si presta ad essere tradotto in più valori normativi. La funzione dell’interpretazione è dunque quella di stabilire quale sia tra i possibili significati giuridici dell’enunciato, la norma valida ed efficace. Tuttavia, ogni volta che l’enunciato si presta ad essere tradotto in più significati normativi, il risultato sarà attendibile ma mai certo. Pertanto la certezza del diritto non è sempre realizzabile attraverso gli enunciati che si prestano ad essere tradotti in più significati. Il giudice che applica la legge non può infatti sottrarsi all’opera interpretativa quando è consapevole che l’enunciato non è univoco. Ad evitare che l’attività interpretativa si incammini per vie traverse, l’art. 12 delle preleggi stabilisce che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.” Ogni testo di legge oltre che in aderenza al significato letterale delle parole, deve essere interpretato anche in coerenza con gli altri testi legislativi vigenti.
Interpretazione letterale e interpretazione sistematica o logica ( quella ai sensi dell’intenzione del legislatore) non sono due momenti separati dell’opera dell’interprete, ma due aspetti di un’unica contestuali operazione intellettuale. Il criterio legale d’interpretazione enunciato dall’art. 12 delle preleggi non consente all’interprete di avvalersi di criteri di valutazione estranei all’ordinamento giuridico, come i valori etici. Vi sono tuttavia settori della vita sociale la cui regolamentazione giuridica, non può sottrarsi ad una valutazione etica, come avviene per la bioetica, la donazione d’organi, la sperimentazione di nuovi farmaci. L’analisi delle implicazioni etiche può indurre a privilegiare un’ interpretazione piuttosto che un’altra in ragione di una maggiore aderenza alle esigenze etiche della società civile. In riferimento al risultato raggiunto dall’interprete si dice che l’interpretazione è estensiva o restrittiva a seconda che tra i diversi risultati ipotizzabili sia stato considerato valido il risultato che consente l’applicazione della norma ad un numero maggiore o minore di casi.