Nel regolare gli interessi dei privati l’ordinamento giuridico ipotizza fatti da cui potrebbero scaturire interessi configgenti; la previsione normativa del fatto che potrebbe ipoteticamente determinare un conflitto di interesse rende il fatto giuridicamente rilevante, che in quanto tale si dice fatto giuridico. Gli obblighi e i poteri che la norma ricollega a quel fatto si dicono effetti giuridici. La previsione normativa del fatto e dei suoi effetti si dice fattispecie giuridica, questa, considerata nella sua previsione normativa, costituisce la fattispecie astratta. Quando il fatto ipotizzato si verifica nella realtà storica, si realizza la fattispecie concreta.
I principi generali
La tecnica normativa che si avvale della previsione di fatti ipotetici, implica una regolamentazione per fattispecie, alla quale si contrappone la regolamentazione per principi generali: di essi alcuni costituiscono i valori fondamentali (eguaglianza, libertà ecc.) altri esprimono criteri generici di valutazione ch il giudice ha il compito di specificare in concreto secondo le comuni valutazioni sociali. Sotto un altro aspetto vengono considerati principi generali quelli che si desumono dall’analisi razionale della disciplina della fattispecie. Il giudice può far riferimento a tali principi sia quando la norma rinvia espressamente a taluno di essi, sia quando sia necessario decidere secondo i principi dell’ordinamento.