Particolare rilevanza viene data alle sentenza nn. 8827 e 8828 del 2003 della Cassazione, sentenze gemelle che hanno praticamente lo stesso contenuto:

  • n. 8827, relativa alla lesione del congiunto.
  • n. 8828 (giudice Preden), relativa al danno non patrimoniale derivante dalla gravissima perdita dello status.

 Sentenza n. 8828

La sentenza n. 8828 allarga l’ambito applicativo dell’art. 2059 e restringe quello dell’art. 2043, sostenendo che la riserva di legge dell’art. 2059 non è integrata soltanto da un articolo del Codice penale (art. 185) e da quattro leggi speciali che ammettono la responsabilità non patrimoniale, ma anche, ed al massimo grado, dalla Costituzione. In sostanza la Cassazione allarga il raggio di azione della riserva di legge, sostenendo che essa sia integrata anche dalla Costituzione.

Il nostro sistema, quindi, da tripartito diviene bipartito, in quanto viene riconosciuto il risarcimento:

  • al danno patrimoniale, risarcito ex art. 2043. Tale articolo torna a risarcire soltanto i danni patrimoniali.
  • al danno non patrimoniale ex art. 2059, che però adesso non comprende solamente la pecunia doloris, ma anche il danno biologico ed il danno non patrimoniale inteso come lesione di rapporti giuridicamente rilevanti.

Deve essere sottolineato che la giurisprudenza della Cassazione non riconosce il danno esistenziale nei casi in cui l’interesse leso non risulti giuridicamente rilevante. Il danno non patrimoniale, quindi, resta tipico, ma la sua portata viene ampliata, in quanto viene ricompresa la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti. A fronte della grande apertura dell’art. 2, tuttavia, tale obiettivo viene raggiunto fino ad un certo punto. In definitiva comunque, con la sentenza n. 8827, la giurisprudenza elimina il concetto di danno esistenziale, che viene ricompreso nel concetto di danno lesivo di interesse costituzionalmente rilevante.

 Relativamente al nesso di causalità giuridica (art. 1223), tale sentenza sostiene che l’uccisione di un congiunto determina non soltanto la perdita del congiunto, ma anche altri danni giuridicamente rilevanti (propagazione intersoggettiva delle conseguenze di un medesimo fatto illecito). Perché sussista la colpa, tuttavia, come precisa la Cassazione, l’evento deve essere prevedibile: nella fattispecie, il fatto che un soggetto sia sposato e che magari abbia dei figli viene considerato un elemento prevedibile, ma le sue conseguenze dannose devono comunque essere allegate e provate (artt. 1226 e 2056).

 Sentenza n. 8827

La sentenza n. 8827 si occupa del gravissimo danno subito da un soggetto che, in seguito ad un parto cesareo mal riuscito, viene costretto ad un vita vegetale.

Il caso viene rimessa alle sezioni unite, a cui vengono rivolte otto questioni, la prima delle quali riguarda il conflitto giurisprudenziale. Vi sono due filoni:

  • uno ritiene che il danno esistenziale sia una categoria aperta.
  • l’altro ritiene che sia una categoria ricompresa all’interno della sentenza n. 8828 (danno non patrimoniale).

 Siccome i giudici di pace tendevano a concederne il risarcimento in troppe circostanze, le sezioni unite, come prescritto dalla sentenza Preden, hanno svuotato la categoria del danno esistenziale. Dal momento che il danno non patrimoniale diviene quindi una categoria generale non suscettibile di divisioni, non si può più fare riferimento ad una categoria di danno esistenziale, perché attraverso questa si finirebbe per portare il danno non patrimoniale nell’atipicità.

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