Come detto, per molto tempo la giurisprudenza ha ritenuto che la lesione di un danno fosse risarcibile solo se era stato leso un diritto soggettivo assoluto (es. proprietĂ ). Al contrario la lesione di un diritto assoluto relativo (es. credito) non prevedeva il risarcimento.
 Relativamente al problema della tutela dei diritti di credito nella responsabilità civile, un caso emblematico è quello di Superga (1953). La società di calcio Torino citò in giudizio la società aerea A.l.i., chiedendo il risarcimento del danno per la morte dei calciatori che non avrebbero più potuto compiere le loro prestazioni sportive (diritto di credito). La Corte di Cassazione, tuttavia, non concesse il risarcimento del danno perché il diritto di credito che veniva leso rappresentava una conseguenza indiretta del disastro aereo, a differenza della morte, e quindi non era risarcibile (applicazione dell’art. 1223).
Un elemento fondamentale della responsabilità civile, infatti, è il nesso di causalità , che può essere:
- materiale, quando ha il fine di verificare se l’evento dannoso è riconducibile alla condotta (art. 2043).
- giuridico, quando ha il fine di distinguere le conseguenze dirette del danno (risarcibili) da quelle indirette (non risarcibile) (art. 1223).
La Corte di Cassazione, relativamente al caso di Superga, commise un errore, perché valutò quali fossero le conseguenze risarcibili del danno in base all’art. 1223, quando in realtà avrebbe dovuto farlo in base all’art. 2043.
 Anni dopo la società di calcio Torino perse un giocatore che morì investito da un auto (1971). La società chiese nuovamente il risarcimento dei danni, ricorrendo poi in Cassazione, la quale si pronunciò con le sezioni unite, a dimostrazione di un particolare contrasto interno. La questione, come detto, riguardava la risarcibilità o meno del diritto di credito. La Cassazione ammise la risarcibilità , sostenendo che l’art. 1223 doveva essere applicato per stabilire quali danni derivassero direttamente dalla lesione del diritto di credito e non per stabilire quali danni dovessero essere risarciti, compito questo che spettava all’art. 2043. Il problema, tuttavia, stava nel comprendere se, a fronte del danno ingiusto, vi fossero conseguenze risarcibili.
Secondo l’art. 2043 devono essere risarciti i danni che derivano dal danno ingiusto, quindi, se i danni non derivano dal danno ingiusto, questi non possono essere risarciti. La Corte di Cassazione, tramite un processo di selezione ben preciso, considerò la lesione del diritto di credito una conseguenza immediata e diretta della morte del calciatore, ammettendo quindi la sua risarcibilità .
Deve essere comunque chiarito che non tutti i diritti di credito possono essere considerati, perché altrimenti si aprirebbe una voragine dove andrebbero a confluire una quantità infinita di danni. Le sezioni unite della Cassazione, quindi, stabilirono che il danno, per portare al risarcimento del diritto di credito, dovesse essere inevitabile, irreparabile e infungibile.
Questa sentenza è particolarmente significativa perché rovescia un orientamento precedente fortemente radicato, introducendo il principio secondo il quale la lesione del diritto di credito, almeno astrattamente, è risarcibile.