Occorrono alcuni chiarimenti terminologici:
- responsabilità civile: complesso dei principi che regolano il risarcimento del danno, che non deriva né da un rapporto contrattuale (responsabilità contrattuale) né dalla violazione della legge penale (responsabilità penale).
- atto illecito: atto che provoca danni a terzi, e che crea un’obbligazione di risarcimento.
- danno: espressione materiale, fisica e visibile di un comportamento dannoso.
Il danno rappresenta uno degli aspetti della fattispecie dell’atto illecito, motivo per cui è giuridicamente rilevante solo se dà luogo a risarcimento.