Quando il potere di godere e di disporre del bene è esercitato dal titolare della proprietà si ha coincidenza tra situazione di fatto e di diritto, mentre tale coincidenza non si riscontra nel caso in cui il potere di godere e disporre sia esercitato da chi non è proprietario. In questo secondo caso rileva la buona fede:

  • si ha possesso di buona fede (soggettiva) quando il possessore acquista la disponibilità del bene senza sapere di ledere un diritto altrui (art. 1147 co. 1), a patto che tale ignoranza non derivi da colpa grave (art. 1147 co. 2).

Per qualificare il possesso di buona fede, che comunque si presume, non occorre che tale atteggiamento perduri per tutta durata del possesso, ma basta che sussista al momento dell’acquisto (art. 1147 co. 3).

  • si ha possesso di mala fede quando il possessore acquista la disponibilità del bene sapendo che tale bene appartiene ad altri. Si ha poi possesso vizioso quando il possessore acquista disponibilità del bene non solo in malafede ma anche con violenza e clandestinità.

Il possessore di buona fede ha un posizione privilegiata quanto all’esercizio del possesso:

  • può fare suoi i frutti naturali e civili, fino al giorno in cui il proprietario non agisce in giudizio per recuperare il possesso (art. 1148).
  • ha diritto al rimborso delle spese (art. 1149).
  • ha diritto ad un’indennità per i miglioramenti (art. 1150).
  • ha diritto di trattenere la cosa (diritto di ritenzione) finché non gli sia stata pagata l’indennità (art. 1152).

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