Accanto al diritto di proprietà (diritto dominicale da lat. dominus), possono essere costituiti altri diritti sulla cosa, i diritti reali minori. Questi diritti, insistendo sulla cosa di cui altri ha la proprietà, hanno un contenuto limitato: quando si estinguono, il diritto di proprietà si espande, come se fosse compresso e poi liberato da un peso (principio dell’elasticità del dominio).

I diritti reali minori si distinguono in due categorie:

  • i diritti reali di godimento, che consentono al loro titolare di trarre utilità dalla cosa (es. superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e servitù).
  • i diritti reali di garanzia, che assicurano al loro titolare il potere di soddisfarsi sulla cosa posta a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del proprietario (es. pegno e ipoteca).

Sulla stessa cosa possono insistere diritti reali minori di diverso tipo, a favore di persone diverse o a favore della medesima persona.

 Pur coesistendo con il diritto di proprietà, il diritto reale minore non perde la natura di rapporto giuridico con la cosa. Non si tratta, quindi, di un rapporto bilaterale tra il proprietario e il titolare del diritto reale minore, ma di un rapporto che si istituisce tra il titolare e la cosa stessa sulla base:

  • di un fatto giuridico (legge e usucapione).
  • di un atto di volontà (contratto e testamento).

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