La proprietà agraria ha ricevuto una particolare disciplina nella Costituzione, in quanto viene disciplinata non solo dall’articolo 42, ma anche dall’articolo 44. Oltre alla Costituzione e al Codice civile, la proprietà agraria trova disciplina in alcune leggi speciali, i cui principi, comunque, si raccolgono nel Codice civile, laddove si pongono le norme:

  • sul riordinamento della proprietà rurale e sulla minima unità colturale (art. 846 e ss.).
  • sulle bonifiche dei terreni paludosi, malsani, dissestati e coltivati in via estensiva (art. 857).
  • sui vincoli idrogeologici tali da prevenire inondazioni e dissesti nel terreno (art. 866).

 Sebbene una riforma agraria completa non vi sia mai stata, si devono tuttavia segnalare alcune importanti leggi, che hanno modificato i rapporti connessi con lo sfruttamento della proprietà agraria, favorendo l’economia agricola, lo sfruttamento estensivo dei fondi e la loro coltura intensiva:

  • legge n. 756 del 1964: stabilendo la tipicità dei contratti agricoli, si è inteso favorire la parte economicamente più debole, il coltivatore del fondo, limitando il profitto del proprietario non coltivatore.
  • legge n. 203 del 1982: stabilendo che nell’ambito dei contratti di concessione di fondi rustici è ammissibile solo il contratto d’affitto, si è ulteriormente limitata la libertà contrattuale.

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