Le regole relative alla proprietà edilizia sono contenute nel Codice civile, ma i criteri più rigorosi riguardanti, ad esempio, la disciplina delle distanze possono essere stabiliti anche dall’Amministrazione Pubblica:
- le costruzioni sui fondi finitimi non possono avvenire a distanze inferiori ai tre metri (art. 873). Regole più minuziose sono precisate per i muri di confine, per i muri divisori e per il muro di cinta (art. 874 e ss.).
- la fabbricazione o la collocazione di elementi per i quali possono sorgere pericoli di danni devono essere effettuate osservando le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza (art. 890).
- gli alberi devono essere piantati in base le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni o gli altri non dispongono, devono essere osservate le distanze stabilite secondo le dimensioni degli alberi (art. 892).
- le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie (art. 900):
- luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
- vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente.
- i tetti devono essere costruiti in maniera tale che le acque piovane scolino nel terreno del proprietario e non in quello del vicino (art. 908).
Il problema della fissazione di un limite oltre al quale il legislatore non potesse spingersi per non svuotare il contenuto economico del diritto di proprietà è stato risolto dalla Corte costituzionale con due sentenze che hanno completamente modificato la disciplina urbanistica previgente (1942):
- la n. 55 del 1968, relativa ai vincoli all’edificazione imposti dai piani regolatori comunali.
La Corte ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 7 della legge urbanistica generale, laddove prevedeva la sottrazione senza indennizzo di una proprietà dalla possibilità di edificarvi.
- la n. 56 del 1968, relativa ai vincoli alle proprietà di rilevante interesse ambientale.
Con riguardo ai vincoli ambientali la Corte ha stabilito la possibilità di vietare senza indennizzo l’edificazione su un terreno di proprietà privata.