Rispetto alle due appena trattate, le altre categorie di beni e le relative distinzioni sono meno importanti:

  • beni divisibili/indivisibili: sono divisibili i beni che si possono dividere in parti, senza pregiudicare l’uso cui era destinata l’intera cosa.
  • beni fungibili/infungibili: sono fungibili i beni che si possono scambiare o sostituire facilmente, e appunto per questo si possono misurare, pesare e numerare.

Accanto ai beni fungibili si possono collocare i beni che appartengono ad un genere.

  • beni consumabili/inconsumabili: sono consumabili i beni che si distruggono con l’uso, mentre sono inconsumabili quelli che semplicemente si deteriorano.
  • beni produttivi/improduttivi: sono produttivi i beni che producono frutti e utilitĂ  in senso lato. A questo riguardo i frutti naturali, prodotti dalla cosa (es. il grano), si distinguono dai frutti civili, prodotti dal godimento che si ha della cosa (es. interessi).
  • beni materiali/immateriali: sono immateriali i beni di creazione intellettuale.
  • beni strumentali/ di consumo: sono strumentali i beni diretti a produrre altri beni, mentre sono di consumo quelli diretti ad essere distrutti dall’utente.

 Beni di natura peculiare:

  • parti del corpo e cadavere: sono soggetti a un regime particolare.
  • animali: sono considerati in base all’utilitĂ  che possono dare e quindi non vengono equiparati alle cose in senso stretto. Essi vengono in rilievo tra i modi di acquisto della proprietĂ  e tra le facoltĂ  riconosciute in capo al proprietario.
  • frutti: la raccolta dei frutti viene sottoposta a limiti, sia temporali che quantitativi, e a divieti, nel caso in cui i frutti appartengano a specie floreali e vegetali protette.
  • energie: le energie naturali che hanno valore economico si considerano beni mobili.
  • rifiuti: tra i rifiuti, ovvero tra le cose che provengono dalla specificazione di altre cose, ve ne sono alcuni che, data la loro pericolositĂ , sono assoggettati a procedure di raccolta, di smaltimento e di avvio a discariche.
  • nuove res e new properties : poichĂ© la disciplina della proprietĂ  non si addice alle nuove figure di beni dematerializzati, si preferisce parlare di new properties.

Aggregazione di beni

In materia di proprietĂ , la cosa principale si distingue da:

  • la cosa accessoria, che viene aggregata per ragioni di utilitĂ .
  • la pertinenza, destinata al servizio e all’ornamento di un’altra cosa (art. 817).

Vi sono poi aggregazioni che si incorporano con la cosa, ovvero l’accessione (art. 934) la specificazione (art. 940), l’unione e la commistione (art. 939).

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