Un’altra importante distinzione dei beni è data dalla loro immobilità o mobilità:
- beni immobili che, per motivi principalmente storici, hanno un valore economico superiore e sono sottoposti ad una disciplina formalistica e vincolistica:
- possono essere trasferiti solo con atto scritto.
- sono soggetti a trascrizione.
- possono essere usucapiti solo con il decorso di un lasso di tempo molto ampio.
- beni mobili che, avendo un valore economico inferiore, sono sottoposti ad una disciplina meno rigida:
- possono circolare rapidamente, senza forme particolari.
- possono essere usucapiti in minor tempo.
Per distinguere i beni mobili da quelli immobili si fa riferimento al criterio naturalistico:
- è immobile il bene che non può essere trasferito fisicamente, oppure quello che, pur essendo mobile, risulta essere unito al suolo, anche se a scopo transitorio (art. 812 co. 1 e 2).
La stessa disciplina applicata ai beni immobili si estende anche ai diritti reali e alle azioni che vi si riferiscono (art. 813) (es. il trasferimento di un diritto deve sottostare al regime di forma e di pubblicità previsto per la cosa che ne è oggetto).
- è mobile ogni altro bene (art. 812 co. 3).