I beni pubblici, intesi in senso soggettivo possono essere:

  • quelli che sono distinti dai privati per certi caratteri.
  • quelli che appartengono ad un pubblico potere, che a loro volta si suddividono in:
    • demaniali (art. 822), costituiti, ad esempio, dal demanio marittimo, idrico e militare.

Tali beni sono imprescrittibili, non si possono alienare, non si possono espropriare e non possono formare oggetto di diritto a favore di terzi (art. 823), tuttavia, possono essere concessi dallo Stato ai privati. La medesima disciplina si applica anche ai diritti dello Stato e degli enti pubblici sui beni di altri soggetti che siano connessi con i beni demaniali o che siano destinati al conseguimento di fini pubblici (art. 825).

  • patrimoniali, che si distinguono in:
    • indisponibili (art. 826). I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile (es. patrimonio forestale e minerario) possono essere alienati, ma non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi.
    • disponibili, ovvero i beni che lo Stato e gli altri enti pubblici acquistano come privati.

Occorre sottolineare che tra i beni pubblici intesi in senso soggettivo:

  • vi sono beni di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono disporre e godere.
  • vi sono beni che appartengono allo Stato e agli enti pubblici solo per consentirne l’uso pubblico e la fruizione collettiva (proprietĂ  pubblica in senso oggettivo).

I beni comuni (es. etere, aria e mare), per quanto siano beni a fruizione collettiva, non sono pubblici.

 Ricoprono una qualche importanza anche i beni collettivi, che appartengono a collettività di individui, e gli usi civili su beni di proprietà altrui (es. diritto di far legna in proprietà pubbliche).

Una forma particolare di proprietà collettiva viene prevista dall’art. 43 della Costituzione: a fini di utilità generale la legge può riservare a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese che si riferiscano a servizi di preminente interesse generale.

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