Ordine della devoluzione dei beni:

  1. 1.      attribuzione dettata dal testamento.
  2. 2.      sostituzioni.
  3. 3.      rappresentazione.
  4. 4.      accrescimento.
  5. 5.      successione legittima.

 Sostituzioni nel testamento nella devoluzione dei beni

Il testatore può sostituire l’erede istituito con altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità (art. 688), tuttavia, se il chiamato muore prima di aver accettato l’eredità ma dopo l’apertura della successione la sostituzione non trova applicazione, in quanto la delazione non cade ma si trasmette agli eredi. La sostituzione, che prevale sulla rappresentazione (art. 467), può anche essere plurima o reciproca (art. 689).

Si ha sostituzione fedecommissaria quando ciascuno dei genitori, ciascuno degli ascendenti o il coniuge dell’interdetto istituiscono rispettivamente il figlio, il discendente o il coniuge con l’obbligo di conservare e, alla sua morte, restituire i beni a favore della persona o degli enti che ne hanno avuto cura (art. 692). Analoga sostituzione si può fare nel caso di minore di età in abituale infermità di mente. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

 Rappresentazione e accrescimento nel testamento nella devoluzione dei beni

La rappresentazione è disciplina dagli articoli:

  • art. 467: la rappresentanza fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questo non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato (sostituzione testamentaria).
  • art. 468: la rappresentazione ha luogo:
    • in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, e dei discendenti dei figli naturali del defunto.
    • in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

I discendenti possono succedere per rappresentanza anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedervi.

  • art. 469: la rappresentanza ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. Quando vi è rappresentazione, la distinzione si fa per stirpi.

 Accrescimento nel testamento nella devoluzione dei beni

Qualora non operi la rappresentazione oppure il designato per rappresentazione non possa o non voglia accettare l’eredità, la quota dell’erede viene attribuita agli altri eredi e si fa luogo all’accrescimento (art. 674). Se però non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato (art. 677).

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