Invalidità del testamento

Il testamento risulta essere nullo (art. 606 co. 1):

  • quando manca l’autografia o la sottoscrizione (caso di testamento olografo).
  • quando manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore (caso di testamento per atto di notaio).
  • quando manca la sottoscrizione del notaio o del testatore (caso di testamento per atto di notaio).
  • se risulta incerta la persona a cui il testatore voglia destinare i suoi beni.
  • se viene fatto congiuntamente da due persone, a vantaggio di un terzo o con disposizione reciproca (art. 589).

La nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione dando ad essa volontaria esecuzione (art. 590).

 Il testamento può essere annullato per altri vizi di forma su istanza di chiunque vi abbia un interesse. Tale azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606 co. 2).

L’annullamento del testamento è dichiarato anche per errore, violenza e dolo (art. 624 co. 1): l’errore sul motivo causa annullamento quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre (art. 624 co. 2)

 Alcune norme sono dirette a salvare la volontà testamentaria, che di per sé è irriproducibile, se il testatore risulta essere morto. Il principio di conservazione dell’atto si riscontra nei seguenti casi:

  • il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti (art. 607).
  • le condizioni impossibili o quelle contrarie alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume si considerano non apposte (art. 634).
  • il termine dal quale l’effetto della disposizione a titolo universale deve cominciare o cessare si considera non apposto (art. 637).

 Revoca del testamento

Il testamento è un atto revocabile (art. 587 co. 1), quindi il testatore può ripensare e modificare le disposizioni o cancellare la scheda testamentaria in qualsiasi momento, senza che clausole contrarie possano impedirlo (art. 679).

La revoca può essere:

  • espressa, se fatta con un nuovo testamento o con un nuovo atto ricevuto dal notaio (art. 680). Tale revoca può essere a sua volta revocata (art. 681).
  • tacita, se il testatore compie un testamento posteriore, il quale, se non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili (art. 682).

Si considera revocato il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, a meno che non si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da un terzo o che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo (art. 684).

  • di diritto, se il testatore al momento della compilazione non aveva figli, ma questi sono poi sopraggiunti (art. 687).

Lascia un commento