Adozione del maggiorenne
L’adozione di persone maggiorenni presenta quasi esclusivamente scopi di carattere patrimoniale, ovvero quello di consentire a chi non ha figli propri di realizzare la successione del patrimonio e del nome (art. 291). L’adottante deve però aver compiuto almeno trentacinque anni e devono esservi almeno diciotto anni di differenza tra adottante e adottando.
I figli nati fuori dal matrimonio, ovvero naturali, non possono essere adottati dai loro genitori, che in tal modo li renderebbero legittimati (art. 250 co. 1).
 Per l’adozione viene richiesto il consenso di:
- adottante.    art. 296
- adottando.
- genitori adottando.
- coniuge dell’adottante.    art. 297 co. 1
- coniuge dell’adottando.
Il tribunale può comunque pronunziare l’adozione (art. 297 co. 2) se:
- (su istanza dell’adottante) ritiene ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto, purché questo non venga dai genitori dell’adottando o dal coniuge dell’adottante o dell’adottando.
- non è possibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto del tribunale che la pronuncia, ma fintanto che il decreto non viene emanato sia l’adottante che l’adottando possono revocare il loro consenso (art. 298).
 Nonostante non si instaurino rapporti tra l’adottando e i parenti dell’adottante, il legame che si costituisce tra adottante e adottando equivale a quello della filiazione legittima, come sottolineato dal fatto che i diritti dell’adottando nella successione dell’adottante, ma non viceversa, sono regolati secondo le regole del II libro del Codice civile (art. 304).
La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale:
- per indegnità dell’adottando su istanza dell’adottante (art. 306).
- per indegnità dell’adottante su istanza dell’adottando (art. 307).
 Adozione del minorenne
La legge n. 184 del 1983 ha disciplinato per la prima volta in modo organico l’affidamento familiare dei minori. Tale affidamento, avendo lo scopo di far fronte alle difficoltà temporanea della famiglia d’origine, ha carattere temporaneo: il minore viene affidato ad un’altra famiglia che provvede al suo mantenimento ed alla sua educazione in vista di un’auspicabile ritorno del minore alla propria famiglia.
 Al contrario, nel caso in cui la famiglia sia del tutto inidonea ad occuparsi del figlio e quindi ci si trovi in presenza di uno stato abbandono, il minore può essere adottato da un’altra famiglia idonea. L’adozione è perciò ammessa solo a favore dei minori che si trovino in stato di abbandono materiale o morale non dovuto a difficoltà temporanee della famiglia d’origine.
Gli adottanti devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere una coppia di coniugi sposati da almeno tre anni e non separati.
- avere un’età che superi di almeno diciotto anni e non più di quaranta quella dell’adottando.
La Corte costituzionale, ritenendo restrittivi tali limiti di età , ha rimosso sia l’invalicabilità del limite inferiore sia quella del limite superiore, riservandosi di decidere a seconda della fattispecie.
L’adozione, nel caso in cui il minore abbia compiuto i quattordici anni, necessita del suo consenso e viene disposta dal tribunale per i minorenni a conclusione di un procedimento volto ad accertare sia lo stato di abbandono del minore, sia l’idoneità degli adottanti. Tale adozione interrompe ogni rapporto tra il minore e la sua famiglia d’origine e lo inserisce, come figlio legittimo, nella famiglia adottiva con pienezza di rapporti anche nei confronti dei parenti.
 Adozione internazionale
La difficoltà e le lungaggini del procedimento adottivo hanno spinto le coppie che intendevano effettuare l’adozione a rivolgersi all’estero, in quei paesi dove l’adozione risultava più facile realizzabile. Per controllare il fenomeno e prevenire il traffico di minori il legislatore è intervenuto con la legge n. 184 del 1983.
Attualmente per adottare un minore straniero è necessario seguire la seguente procedura:
- i coniugi che intendono procedere all’adozione debbono farne istanza al tribunale dei minorenni, il quale accerta se sussistano i requisiti per adottare.
- i coniugi devono conferire l’incarico per l’espletamento della procedura ad uno degli enti appositamente autorizzati.
- l’ente, espletata la procedura, trasmette ogni dato utile alla commissione che deve vagliare la situazione, e questa autorizza l’adozione.