La disciplina dell’invalidità del matrimonio ha caratteri molto particolari:
- nullità: il matrimonio è nullo se contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88, ma si tratta di una nullità relativa, dato che solo alcuni soggetti sono legittimati a proporre l’azione di nullità (art. 117).
- annullabilità: il matrimonio è annullabile se vi è interdizione (art. 119), incapacità naturale (art. 120), violenza, errore o timore (art. 122). L’errore riguarda l’identità e le qualità personali, tra le quali si considerano le malattie fisiche o psichiche, le anomalie sessuali, l’esistenza di una condanna per delitto non inferiore ai cinque anni, la dichiarazione di delinquenza o lo stato di gravidanza determinato da terzi.
Tali vizi tuttavia sono sanati dalla coabitazione, nel caso in cui questa perduri per un anno dopo la cessazione della violenza o della scoperta dell’errore.
Il matrimonio invalido provoca comunque degli effetti, che sono diversi a seconda che siano a carico dei figli o dei coniugi (art. 128):
- i figli sono sempre legittimi anche quando vi sia mala fede di entrambi i genitori, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
- i coniugi:
- se sono in mala fede il matrimonio non produce effetti tra di loro.
- se sono in buona fede, o uno di essi era in tale stato, si ha il matrimonio putativo, ovvero la nullità vale solo per l’avvenire, mentre gli effetti prodotti valgono a favore di entrambi i coniugi o solo di quello che era in buona fede.