Gli elementi fin qui considerati (sia che siano del fatto che della fattispecie criminosa) rispondono necessariamente al requisito della tipicità. Quella della tipicità è connotazione complessa che si esaurisce a volte in un giudizio di conformità dell’accadimento concreto alla figura normativa, ma altre volte esige l’accertamento di fatto di un elemento che si aggiunge alle altre componenti positive del reato. Mero giudizio di conformità allo schema normativo astratto si ha quando la regola incriminatrice preveda un illecito a forma cosiddetta “vincolata”: essa sarebbe descrizione del fatto rilevante per mezzo di note interne, che ci permettano di cogliere direttamente in cosa consistano i singoli elementi essenziali. Diventa più difficile accertare la tipicità quando la regola incriminatrice delinea un reato a forma libera. Ora già sappiamo come la struttura di queste ipotesi criminose sia costituita da una condotta collegata ad un evento sia in modo effettuale (esempio: chiunque cagiona la morte di un uomo) che virtuale (richiesta da figure criminose come es i reati di attentato esempio:241). Nell’omicidio preterintenzionale vanno accertate idoneità e direzione non equivoca del comportamento posto in essere ne più né meno di quel che richiede un delitto tentato: questo perché ritenere punibile a titolo di reato consumato una condotta che non realizzerebbe gli estremi del tentativo condurrebbe a risultati più inammissibili di quelli che si avrebbero se la condotta dell’omicidio preterintenzionale non fosse arricchita dalle due note in questione. Se prendiamo es gli attentati: in essi si avrebbe la sufficienza di una semplice direzione soggettiva in condizioni non escludenti la possibilità di cagionare il risultato voluto (cioè la criminalizzazione di una mera intenzione concretatasi in un comportamento vago, è da escludersi); nell’omicidio preterintenzionale l’evento si è comunque verificato. Ora Per Gallo sembra difficile ammettere che una condotta a cui, se valutata in caso di mancato evento, non potrebbe mai darsi rilevanza a titolo di tentativo, divenga rilevante quando ne sia seguito l’evento. Come si vedrà la fattispecie che si crea dall’inonesto della norma ex 56 su un’altra norma che prevede fatto delittuoso, è tipicamente fattispecie contrassegnata da causalità virtuale.