Il contratto internazionale

Non esiste una qualificazione legislativa di contratto internazionale, ma attualmente si avviano iniziative volte a disciplinare in modo uniforme i rapporti commerciali che implicano il trasferimento di merci o l’esecuzione di servizi tra Stati diversi. Tali rapporti commerciali internazionali, infatti, legittimerebbero l’impiego di normative diverse che finirebbero per sovrapporsi e configgere tra loro.

Si possono comunque avere diverse discipline concorrenti a regolare il medesimo contratto:

  • la lex causae che tiene conto del luogo in cui è sorta l’obbligazione.
  • la lex fori che riguarda la legge applicabile in caso di controversie.
  • la disciplina dettata da norme imperative di altri ordinamenti dove ci sia un collegamento anche con essi.

Viene ammesso, da parte degli arbitri del commercio internazionale, il ricorso alla lex mercatoria, ovvero il complesso di valori inerenti al traffico giuridico ritenuti come vincolanti dagli operatori.

La convenzione europea sulle obbligazioni stabilisce che il contratto viene regolato dalla legge scelta dalle parti, in mancanza della quale viene disciplinato dalla legge del paese che presenta più attinenza.

Tale scelta non può comunque avere come risultato quello di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative del paese nel quale risiede.

 I contratti della pubblica amministrazione

 Il principio della autonomia contrattuale governa anche i contratti della p.A. che comunque, secondo l’art. 1337, è tenuta ad osservare i principi di correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità per i danni per i quali non abbia informato l’altro contraente di elementi essenziali. I principi di interpretazione e conclusione del contratto si applicano anche ai contratti della p.A. che, a prescindere dalla sua importanza, nella disciplina dei pagamenti non assume una posizione migliore rispetto a quella dei privati, rispondendo anch’essa, in caso di inadempimento, alle regole dell’art. 1218. L’elemento discriminante è la forma, che deve essere necessariamente scritta, principalmente per ragioni di pubblicità.

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