La subfornitura è il contratto con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna ad effettuare per conto di un’impresa (committente) lavorazioni su materie prime o su prodotti semilavorati forniti dal committente, oppure si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o utilizzati dal committente per la produzione di un bene complesso.
Il legislatore è intervenuto per riequilibrare il rapporto, che viene regolato da clausole negoziali:
- il contratto deve avere forma scritta a pena di nullità.
- si prescrivono obblighi di chiarezza in quanto al prezzo, all’entità delle reciproche prestazioni, all’esecuzione del contratto e ad altri minimi contenuti.
Se tali contenuti vengono modificati per volontà del committente il subfornitore ha diritto ad un adeguamento del compenso.
- il subfornitore deve eseguire il contratto in proprio oppure può affidare a terzi la sua realizzazione.
- il contratto si considera concluso quando, alla proposta del committente, il subfornitore non faccia seguire un’accettazione scritta, ma abbia iniziato l’esecuzione.
- in caso di inadempimento nei pagamenti, che devono essere effettuati entro sessanta giorni dal momento della consegna del bene, il committente deve interessi in mora e il danno ulteriore. In caso di ritardo superiore ai trenta giorni il credito è maggiorato di una penale pari al cinque per cento.
- il subfornitore è tenuto a realizzare le prestazioni secondo le previsioni, ma non è responsabile dei difetti dei materiali (o attrezzi) forniti dal committente.
- in caso di nullità, dovuta a qualsiasi motivo, il committente è comunque tenuto a pagare ciò che è stato eseguito e a rimborsare le spese.
Sono inoltre nulli:
- i patti di esclusione di responsabilità del subfornitore per l’esecuzione del contratto.
- i patti che accollano al subfornitore la responsabilità per difetti dei materiali forniti dal committente.
- il subfornitore è tutelato secondo la disposizione intitolata abuso di dipendenza economica nei confronti delle imprese committenti.