Il leasing, che deriva da lease , ovvero godimento di un fondo attribuito dal proprietario a un utente, comprende diverse operazioni economiche. Si distingue principalmente in due categorie:

  • leasing operativo: una parte (concedente) concede all’altra (utilizzatore) il godimento di un bene strumentale verso un corrispettivo ripartito in canoni e per un tempo determinato. Alla scadenza del contratto l’utente ha diritto di opzione, cioè facoltà di acquistare il bene versando un prezzo; nel caso non eserciti l’opzione deve restituire il bene al concedente.
  • leasing finanziario: il finanziatore (concedente) acquista il bene, indicato dall’utilizzatore o scelto direttamente, e lo dà in godimento all’utilizzatore, dandogli la facoltà di acquistarlo alla scadenza del contratto.

Il contratto di leasing può essere risolto per inadempimento dell’utilizzatore, ma clausole apposite possono sia far gravare il rischio su di lui sia esonerarlo dalle responsabilità.

In casi di vizi del bene oggetto del leasing si hanno due conseguenze a seconda del tipo di leasing:

  • operativo: il contratto può essere risolto su istanza dell’utilizzatore.
  • finanziario: il contratto non può essere risolto su istanza diretta dell’utilizzatore, ma su istanza del concedente nei confronti del fornitore.

Nel caso di fallimento del concedente il suo curatore subentra nel contratto, senza modificarlo in nessun modo. Nel caso invece di fallimento dell’utilizzatore, se il suo curatore intende risolvere il contratto, si discute se il concedente ha diritto solo alla restituzione del bene o anche ai canoni già versati.

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