Gli artt. 1470 – 1986 recano le norme sui singoli tipi contrattuali, ma non esauriscono comunque tutti i tipi legali contemplati.
Le varie problematiche che emergono dall’analisi di questi tipi disciplinati nel libro IV possono comunque estendersi anche a tutti gli altri tipi contrattuali.
- La prima problematica è il rapporto tra la disciplina del contratto in generale (artt. 1321 – 1469) e la disciplina dei contratti speciali.
Secondo la dottrina è corretto il processo logico che considera dapprima la legislazione speciale e che, solo se questa è insufficiente, ricorre poi alla disciplina convenzionale ed infine alla disciplina generale del contratto.
- La seconda problematica riguarda i contratti innominati e i contratti atipici. Essi non sono affidati esclusivamente alla disciplina convenzionale delle parti, ma, attraverso la tipizzazione, sono avvicinati ad un tipo legale.
- La terza problematica riguarda l’intervento di un’autorità o di organizzazioni estranee alle parti incidenti sulla determinazione del contenuto contrattuale (es. contratti delle SIM devono essere regolati dalla Consob; i contratti assicurativi sono controllati dall’ISVAP; in contratti bancari si unificano alle regole dell’ABI).