Il risarcimento del danno tiene conto della svalutazione monetaria, in quanto tipico debito di valore, e viene disciplinato dai seguenti articoli:
- art. 1223: il risarcimento per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), valutato con equo apprezzamento delle circostanze (art. 2056).
- art. 1224: nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali; se prima della mora erano dovuti degli interessi superiori a quelli legali, essi sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento.
- art. 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipendono dal dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
- art. 1226: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
- art. 1227: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità e l’entità della colpa. Il risarcimento non è comunque dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
I rimedi
Le norme espresse agli art. 1421 e 1422 (nullità) e quelle espresse agli art. 1441 e 1442 (annullamento) sono simmetriche in quanto le prime sono dedicate alla legittimazione, mentre le seconde alla prescrizione.
In entrambi i casi gli effetti dell’accoglimento della domanda travolgono gli acquisti successivi, con l’eccezione, per l’annullamento, degli acquisti onerosi dei terzi di buona fede (retroattività di natura reale).
Gli effetti dell’accoglimento della domanda di rescissione hanno un duplice effetto, liberatorio e restitutorio. Nei confronti dei terzi tuttavia l’accoglimento di tale domanda non pregiudica i loro diritti (retroattività obbligatoria).
Anche la risoluzione, come la rescissione, ha effetto retroattivo obbligatorio in quanto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi.