Si dice simulazione quella condizione in cui si riscontra una disallineamento tra il dichiarato (apparente) e il voluto, cosa che di per sé non rende illecito il negozio.
Esistono comunque due tipi diversi di simulazione:
- assoluta: le parti dichiarano di voler concludere un negozio ma in realtà non concludono nulla.
- relativa: le parti dichiarano di voler concludere un negozio ma in realtà ne concludono un altro.
Gli elementi chiave della simulazione sono il contratto (accordo) simulato, ovvero il contratto con il quale le parti creano la finzione, e, all’opposto, il contratto dissimulato, ovvero il contratto che le parti hanno voluto effettivamente concludere. C’è poi la controdichiarazione, il documento con il quale le parti hanno dichiarato la loro volontà reale.
Gli effetti della simulazione:
- art. 1414: il negozio simulato non produce effetti nei confronti delle parti. Al contrario ha effetto il negozio dissimulato, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma.
- art. 1415:
- la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti (salvi gli effetti della trascrizione).
- i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica i loro diritti.
- art. 1416:
- la simulazione non può essere opposta ai creditori del titolare apparente (simulato acquirente) che hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato.
- i creditori del titolare effettivo (simulato alienante) possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti.
Nel conflitto tra creditori del simulato acquirente e creditori del simulato alienante prevalgono questi ultimi sui primi (purché siano chirografari) se il loro credito è anteriore all’atto simulato.
La prova principale della simulazione è la controdichiarazione. I terzi e i creditori tuttavia possono provare la simulazione anche tramite testimoni. Al contrario le parti debbono provarla con la controdichiarazione (l’unica eccezione è l’illiceità del contratto simulato che può essere provato in qualsiasi modo) (art. 1417).