Trattative

La fase precedente alla conclusione del contratto consiste nelle trattative in cui i differenti interessi delle parti si confrontano. Sebbene le trattative non vincolino in nessun modo le parti, queste sono comunque tenute a comportarsi secondo buona fede (art. 1337).

Nella trattativa il risarcimento consiste nell’interesse negativo, ovvero le spese risentite dalla controparte per il recesso ingiustificato e le perdite.

 Conclusione del contratto

Uno dei requisiti del contratto consiste nell’accordo (consenso), ossia l’incontro di un’offerta (proposta) e di un’accettazione:

  • offerta: atto unilaterale recettizio che crea vincoli a carico dell’offerente (mera prefigurazione del contratto).
  • accettazione: atto unilaterale recettizio che deve pervenire all’offerente in modo conforme, tempestivo e, se necessario, nella forma stabilita.

La conclusione del contratto si attua nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’accettante (art. 1326), accettazione che si considera avvenuta nel momento il cui la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario (art. 1335).

Art 1326:

  • la conclusione del contratto (vedi sopra).
  • l’accettazione deve giungere nel termine stabilito, ma può essere valida anche se tardiva, purché l’offerente ne dia immediata comunicazione.
  • se l’offerente stabilisce una forma precisa per l’accettazione tutte le altre non sono valide.
  • l’accettazione non conforme equivale a una nuova proposta.

 Nel caso dell’offerta al pubblico, in cui non c’è un destinatario determinato, essa vale come proposta solo se contiene gli estremi essenziali del contratto. La revoca dell’offerta risulta valida se viene fatta nella stessa forma o in forma equipollente dell’offerta stessa.

 Conclusione del contratto (modi alternativi)

L’accettazione può avvenire anche mediante comportamento concludente. In tal caso la conclusione del contratto si attua nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, di cui l’accettante deve dare comunque avviso immediato (art. 1327).

Nel caso della proposta irrevocabile (art. 1329), l’offerente, con un atto unilaterale, può obbligarsi a mantenere ferma la proposta senza poter fare altre offerte (la revoca non è valida). Diversamente, nel caso dell’opzione (art. 1331), le parti si accordano perché una resti vincolata dalla proposta finché l’altra, titolare di un diritto potestativo, non si decida.

Con morte o la sopravvenuta invalidità dell’offerente proposta e accettazione perdono d’efficacia, salvo che siano fatte dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa (art. 1330).

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