Mora del debitore
Si ha quando il debitore non esegue la prestazione nel tempo indicato nell’atto obbligatorio.
Per regolare gli effetti del ritardo il creditore deve compiere un atto formale in cui costituisce in mora il debitore. I presupposti della mora sono dunque i seguenti:
- esigibilità del credito.
- intimazione ad adempiere.
- inadempimento ingiustificato.
Dove la mora opera automaticamente non è necessario nessun atto formale. Questi sono i casi (art. 1219 2° c.):
- il debito è derivato da un fatto illecito.
- il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.
- il termine è scaduto, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Gli effetti della costituzione in mora sono i seguenti:
- il debitore deve risarcire il danno derivante dal ritardo (se il debito è una somma di denaro il debitore deve gli interessi).
- il rischio del perimento della cosa grava sul debitore anche se l’impossibilità non dipende da causa a lui imputabile (art. 1221).
Mora del creditore
Si ha quando il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario per favorire l’adempimento da parte del debitore (art. 1206).
Il debitore costituisce in mora il creditore attraverso l’offerta non formale, che previene gli effetti della mora del debitore (art. 1220), e attraverso l’offerta formale (solenne) che produce ulteriori effetti a carico del creditore (art. 1207):
- l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per cause non imputabili al debitore è a carico del creditore.
- il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora.
L’offerta formale è valida nei seguenti casi (art. 1208):
- deve essere fatta al creditore capace o a chi può ricevere per lui.
- deve essere fatta da una persona che può adempiere.
- deve comprendere la totalità del debito (compresi interessi e spese).
- il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore.
- deve essersi verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione.
- l’offerta deve essere fatta al creditore stesso o almeno al suo domicilio.
- l’offerta deve essere fatta da un ufficiale pubblico.
Se l’oggetto dell’obbligazione consiste in denaro o cose mobili da consegnare al domicilio l’offerta deve essere reale, mentre se l’oggetto consiste in cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio è sufficiente l’offerta per intimazione (art. 1209).
Se il creditore rifiuta entrambe le offerte il debitore può eseguire il deposito e di conseguenza, se esso viene dichiarato valido, liberarsi dall’obbligazione (art. 1210). Nel caso però che le cose da depositare non siano conservabili o le spese per la conservazione siano eccessive il debitore autorizzato può venderle e depositarne il prezzo (art. 1211).